Cassazione Civile, Ordinanza n. 29036/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione Mod. Unico 2010 da parte di una società e, a seguito di verifica fiscale, aveva redatto un processo verbale di constatazione con rilievi relativi a ricavi contabilizzati ma non dichiarati. La società aveva presentato istanza di adesione al verbale ex art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997; l'Ufficio aveva quindi emesso l'atto di definizione per recupero di imposte e sanzioni. La società aveva impugnato tale atto sostenendo che, pur essendo stata omessa la dichiarazione, le imposte erano state di fatto già versate tenendo conto anche dei costi sostenuti, e che l'Ufficio non li aveva considerati. La CTR aveva accolto questa impostazione, ritenendo impugnabile l'atto e illegittima la liquidazione perché non erano stati considerati i costi indicati nel PVC. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 5-bis e dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997, nonché falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'atto di definizione era impugnabile solo per errori di liquidazione tra quanto dovuto in base al PVC e quanto indicato nell'atto, non già per contestare nel merito costi non oggetto di accertamento parziale; inoltre, nel PVC non vi era alcun accertamento dei costi, sicché la questione richiedeva valutazioni istruttorie estranee alla procedura di adesione al PVC.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che l'adesione al processo verbale di constatazione ex art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997 riguarda, nei limiti dell'accertamento parziale, solo i rilievi che comportano una maggiore imposta immediatamente emergente, e non anche profili che richiedano ulteriori valutazioni istruttorie, come la verifica di costi dedotti o la loro inerenza. Ha quindi escluso che la società potesse contestare l'atto di definizione per mancata considerazione di costi non oggetto di un accertamento già compiuto nel PVC. La sentenza della CTR è stata cassata; decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata veicolata come violazione di legge e falsa applicazione di norme tributarie e processuali.
art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997
"Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione..."; "L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione"
L'adesione al PVC è limitata ai rilievi che consentono accertamenti parziali e serve a definire anticipatamente la pretesa, senza contraddittorio e senza avviso di accertamento; non copre contenuti del verbale che richiedano ulteriori attività valutative o istruttorie.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997
Richiamato in combinazione con l'art. 5-bis quale disciplina del procedimento di definizione e della portata dell'adesione.
È stata ribadita una lettura estensiva degli atti impugnabili, ma nei limiti in cui l'atto esprima una concreta pretesa tributaria; l'impugnabilità dell'atto di definizione è ammessa solo per errori di liquidazione e non per contestare nel merito rilievi sostanziali già definiti.
art. 24 Cost.
Evocato per sostenere che negare ogni possibilità di impugnazione anche in presenza di errori manifesti dell'atto di definizione comprimerebbe il diritto di difesa del contribuente.
art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
Indicato come parametro dell'accertamento parziale cui si ricollega la procedura di adesione ai PVC.
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Indicato come parametro dell'accertamento parziale in materia IVA, richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997.
art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
Richiamato quale base normativa dei processi verbali di constatazione oggetto della procedura di adesione.
Massime di principio
- L'adesione ai processi verbali di constatazione ex art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997 ha per oggetto solo i rilievi immediatamente definibili in via parziale, cioè quelli dai quali emerga senza ulteriori valutazioni una maggiore imposta dovuta.
- Non possono essere ricondotti alla procedura di adesione i profili del PVC che richiedono accertamenti istruttori o valutazioni tecniche ulteriori, come la verifica della deducibilità, effettività o inerenza dei costi.
- L'atto di definizione derivante dall'adesione al PVC è autonomamente impugnabile soltanto per contestare errori di liquidazione o di trasposizione tra il contenuto del PVC e l'importo iscritto nell'atto, non per rimettere in discussione nel merito i rilievi sostanziali già definiti.
- L'interpretazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è estensiva quanto all'individuazione degli atti impugnabili, ma non può trasformarsi in un sindacato pieno su contenuti che la legge sottrae al contraddittorio per effetto dell'adesione del contribuente.
- Il diritto di difesa del contribuente impone un controllo giurisdizionale sull'esattezza dell'atto di definizione, ma tale controllo resta circoscritto ai vizi di liquidazione e non consente di riaprire questioni valutative estranee all'accertamento parziale.
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