Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una transazione tra un ente pubblico preposto allo sviluppo dell’irrigazione e la società che gestisce l’acquedotto, con cui fu regolato il pagamento delle future forniture idriche mediante acconti da conguagliare in base a tariffe che avrebbero dovuto essere determinate in attuazione di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche. L’ente attrice in primo grado chiese il pagamento dei conguagli dovuti per il periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2008, in via principale sulla base della convenzione transattiva e, in subordine, per l’inadempimento degli obblighi assunti da Regione Puglia, Regione Basilicata e Ministero nell’accordo di programma del 5 agosto 1999. La società convenuta resistette, propose domande riconvenzionali di risoluzione della transazione e chiese manleva verso le Regioni. Il Tribunale rigettò le domande verso la società e dichiarò il difetto di giurisdizione ordinaria per quelle rivolte contro le amministrazioni partecipanti al coordinamento dell’accordo. In appello, la Corte territoriale condannò la società al pagamento di una somma inferiore a quella originariamente richiesta e dichiarò il difetto di giurisdizione ordinaria sulla domanda di garanzia, ritenendo competente il giudice amministrativo. In cassazione la società dedusse, per quanto qui rileva, che la decisione sulla giurisdizione fosse priva di motivazione e che, in realtà, la domanda di manleva non attenesse all’esercizio di poteri pubblicistici ma alla lesione di un proprio diritto soggettivo e di un affidamento legittimo sull’attuazione della tariffa prevista dall’accordo di programma.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto i motivi di ricorso attinenti alla giurisdizione. Hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse esistente, perché richiamava per relationem la sentenza di primo grado, e che non si fosse formato alcun giudicato interno sulla domanda di garanzia. Nel merito della questione di giurisdizione, hanno affermato che le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La domanda di manleva proposta dalla società contro le Regioni, basata sull’obbligo di garantire l’esatta esecuzione dell’accordo di programma in punto di determinazione tariffaria, è quindi devoluta al giudice amministrativo. Il ricorso è stato complessivamente respinto per la parte esaminata dalle Sezioni Unite.
Norme richiamate
La censura di motivazione è stata respinta perché la decisione sulla giurisdizione era motivata per relationem tramite il richiamo alla sentenza di primo grado.
art. 111 Cost.
La motivazione della pronuncia è stata ritenuta sufficiente, nonostante il rinvio alla sentenza di primo grado.
art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per distinguere gli accordi tra pubbliche amministrazioni come modulo convenzionale generale, rilevante nel sistema del riparto di giurisdizione.
art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo.
art. 17 L. 5 gennaio 1994, n. 36
Norma abrogata richiamata per descrivere l’accordo di programma in materia di risorse idriche, poi sostanzialmente trasfuso nell’art. 34 t.u.e.l.
art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È indicato come disciplina attuale che riproduce la regolamentazione degli accordi di programma già prevista dalla normativa previgente.
Massime di principio
- Le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, quando l’accordo integra o sostituisce un provvedimento amministrativo, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- La domanda di garanzia o manleva fondata sull’obbligo di una pubblica amministrazione di assicurare l’esatta esecuzione dell’accordo di programma resta attratta alla giurisdizione amministrativa se il titolo della pretesa coincide con l’attuazione dell’accordo stesso.
- La motivazione della sentenza d’appello sulla giurisdizione può essere validamente espressa per relationem mediante rinvio alla decisione di primo grado, purché il contenuto richiamato consenta di comprendere la ratio della statuizione.
- Non si forma giudicato interno sulla giurisdizione rispetto a una domanda che il primo giudice non abbia in concreto esaminato, nemmeno se abbia deciso su domande diverse tra le stesse parti.
- Il criterio di riparto della giurisdizione non dipende dalla qualificazione soggettiva della lesione invocata, ma dalla natura dell’atto e dal fatto che la controversia attenga alla formazione, conclusione o esecuzione dell’accordo amministrativo.
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