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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29623/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente contro il rigetto del ricorso avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Con tale avviso l'Ufficio aveva riqualificato una pluralità di atti negoziali come cessione di ramo d'azienda, assoggettando l'operazione complessiva a tassazione proporzionale. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che la norma, quale interpretata autenticamente e con efficacia retroattiva, consentirebbe di considerare unitariamente gli atti collegati e gli elementi extratestuali per ricavare la natura sostanziale dell'operazione, e che una lettura diversa porrebbe dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato la nuova formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 e qualificato come interpretazione autentica dalla l. n. 145 del 2018, oltre alle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021. Ha affermato che, in tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto deve restare ancorata alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza poter attribuire rilievo a elementi extratestuali o ad atti collegati privi di nesso testuale con l'atto medesimo. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso la tassazione proporzionale fondandosi su tale corretta lettura della norma e disattendendo la riqualificazione unitaria prospettata dall'Ufficio sulla base di collegamenti negoziali ed elementi esterni, il ricorso è stato rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese perché il contribuente era rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"

    Nella versione applicabile ratione temporis e, soprattutto, nella lettura confermata dalla disciplina sopravvenuta e dalla giurisprudenza costituzionale, la norma impone una qualificazione dell'atto secondo i suoi elementi intrinseci e gli effetti giuridici desumibili dall'atto stesso, senza valorizzare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205 del 2017

    Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, restringendo il perimetro dell'interpretazione negoziale ai soli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione.

  • art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018

    Ha attribuito alla modifica dell'art. 20 efficacia di interpretazione autentica, quindi retroattiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 53 Cost.

    La Corte non ha accolto il dubbio di illegittimità costituzionale prospettato dall'Ufficio, richiamando le pronunce della Corte costituzionale che hanno escluso la fondatezza della questione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata la norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta sulla base della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici, ma soltanto con riferimento agli elementi ricavabili dall'atto stesso quando la disciplina applicabile lo imponga espressamente.
  • La riqualificazione fiscale non può fondarsi, ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, su atti collegati privi di nesso testuale con l'atto registrato né su elementi extratestuali, quando la norma sia interpretata nella formulazione risultante dalla l. n. 205 del 2017 e dalla successiva interpretazione autentica.
  • La disciplina sopravvenuta sull'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha efficacia retroattiva in quanto qualificata dal legislatore come interpretazione autentica, salvo i limiti eventualmente derivanti da specifiche ipotesi previste dal testo unico.
  • Le eventuali finalità elusive dell'operazione non possono essere fatte valere tramite l'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, ma richiedono l'eventuale ricorso agli specifici strumenti antielusivi previsti dall'ordinamento e una contestazione coerente con i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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