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Sentenza

Sentenza del 01/02/2019 n. 3067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva dichiarato illegittime dieci intimazioni di pagamento relative a tributi, ritenendo invalide le notifiche delle cartelle prodromiche. I primi tre motivi riguardavano la pretesa tardività e novità delle deduzioni della società sulla mancata notifica delle cartelle. Il quarto e il quinto motivo contestavano invece la valutazione della CTR sugli avvisi di ricevimento, sostenendo che questi provassero validamente la consegna dei plichi a persone addette alla ricezione o alla legale rappresentante, anche se le firme erano illeggibili.

La decisione

La Corte ha respinto i primi tre motivi, stabilendo che le circostanze relative alla sede, alla presenza di addetti alla ricezione e alla leggibilità delle firme costituivano specificazioni difensive della contestazione originaria sulla mancata notifica delle cartelle, non nuovi motivi. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo: gli avvisi di ricevimento sono atti pubblici e fanno piena prova, fino a querela di falso, della consegna attestata dall’agente postale. La mancata copertura postale della zona, l’assenza di dipendenti formalmente subordinati e l’illeggibilità della firma non erano sufficienti a superare tale efficacia probatoria. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società contribuente. La società è stata condannata a pagare a Equitalia Euro 7.200,00 oltre accessori e rimborso forfettario; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 2, c.p.c.

    Disciplina l’intimazione di pagamento successiva alla notifica della cartella e al decorso del termine previsto.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte al suo esame; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse esaminato l’eccezione di novità sollevata da Equitalia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32 e 57

    Le deduzioni che specificano motivi già proposti possono essere svolte nelle memorie illustrative e non costituiscono necessariamente nuovi motivi; il divieto di novità in appello non opera quando vengono riproposte questioni già ritualmente introdotte.

  • Art. 2700 c.c.

    Gli avvisi di ricevimento, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti avvenuti in sua presenza, inclusa la consegna del plico.

  • Art. 145 c.p.c.

    Rileva per le notificazioni alle persone giuridiche; la consegna presso la sede a persona presente e qualificata come addetta può essere valida quando esiste una relazione idonea a far presumere la trasmissione dell’atto al destinatario.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, secondo le forme previste dalla legge.

  • L. n. 890 del 1982, art. 7

    Regola la notificazione a mezzo posta; la firma del consegnatario può essere anche illeggibile, purché la consegna risulti attestata presso l’indirizzo corretto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1

    Per la notifica della cartella esattoriale, la relazione di notificazione o l’avviso di ricevimento con il numero identificativo della cartella sono sufficienti a provare il perfezionamento della notifica e la relativa data; non è indispensabile produrre in giudizio la copia della cartella.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando un avviso di ricevimento attesta la consegna presso l’indirizzo corretto del destinatario, tale attestazione ha efficacia probatoria privilegiata e non può essere superata con una semplice contestazione o con prove contrarie ordinarie; occorre proporre querela di falso per contestare i fatti attestati dal pubblico ufficiale.
  • La consegna presso la sede di una società a una persona qualificatasi come addetta alla ricezione può essere valida anche se non esiste un rapporto di lavoro subordinato formalmente documentato. È sufficiente una relazione concreta con la sede o con l’attività del destinatario idonea a far presumere che l’atto venga portato a conoscenza del legale rappresentante.
  • L’illeggibilità o la presunta non autenticità della firma apposta sull’avviso di ricevimento non determina automaticamente l’inesistenza o la nullità della notifica; la contestazione deve essere proposta con gli strumenti processuali appropriati, in particolare la querela di falso quando si nega il fatto della consegna attestato dall’agente postale.
  • La mancata copertura postale dichiarata dal destinatario non è sufficiente a invalidare la notifica se l’agente postale ha attestato la consegna presso l’indirizzo effettivo della sede.
  • Per provare la notifica di una cartella esattoriale può essere sufficiente l’avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella; non è sempre necessaria la produzione della copia integrale della cartella.
  • In ambito tributario, una precisazione fattuale svolta dopo la produzione degli avvisi di ricevimento non costituisce nuovo motivo se serve soltanto a dettagliare una contestazione già formulata, come quella relativa alla mancata conoscenza o mancata notifica della cartella.
  • Chi intende contestare efficacemente una notifica dovrebbe verificare e dedurre tempestivamente vizi specifici dell’indirizzo, della procedura, della qualità del consegnatario o dell’identificazione del plico, scegliendo lo strumento processuale adeguato e considerando l’efficacia probatoria degli atti postali.

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