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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29698/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L’ente ricorrente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, con sanzioni, emesso in relazione a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato con il proprietario nell’ambito di un procedimento espropriativo per opere pubbliche. Con cinque motivi deduceva: la violazione delle norme sull’esenzione fiscale per gli atti di esproprio e per le cessioni volontarie in dipendenza di una procedura espropriativa quando l’espropriante o acquirente sia lo Stato; l’equipollenza tra cessione volontaria e decreto di esproprio; l’omessa pronuncia sulla dedotta errata notifica dell’atto anche al proprietario; e l’omessa pronuncia sulla natura di procedimento espropriativo in situazione emergenziale gestita con poteri in deroga, sostenendo che l’ente operasse in sostituzione dello Stato e dovesse quindi beneficiare dell’esenzione.

La decisione

La Corte ha respinto nel merito i primi, secondo, terzo e quinto motivi, affermando che le agevolazioni fiscali previste per gli atti espropriativi si riferiscono esclusivamente allo Stato-persona e non si estendono ad altri soggetti pubblici, ancorché operino in attività amministrativa o in sostituzione dello Stato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, poiché il ricorso non trascriveva adeguatamente il motivo di appello su cui si assumeva l’omessa pronuncia; ha anche osservato che, comunque, la censura sarebbe stata infondata nel merito perché la notifica al venditore non incideva sulla validità dell’atto. Il ricorso è stato integralmente rigettato e le spese sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131/1986

    esenzione dall'imposta di registro per gli atti di esproprio e per gli atti di cessione volontaria, posti in essere in dipendenza di una procedura di esproprio, qualora l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato

    la nozione di Stato va intesa in senso rigoroso come Stato-persona, senza estensioni a soggetti pubblici diversi, anche se operanti in ambito espropriativo

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347/1990

    esenzione per imposta ipotecaria e catastale

    l’esenzione fiscale è riferita esclusivamente allo Stato-persona e non a enti pubblici o soggetti equiparati

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347/1990

    esenzione per imposta catastale/ipotecaria

    segue la medesima interpretazione restrittiva delle agevolazioni fiscali riconosciute allo Stato

  • art. 45 d.P.R. n. 327/2001

    atto di cessione volontaria in ambito espropriativo

    la cessione volontaria è ricondotta alla procedura espropriativa, ma ciò non basta ad estendere l’esenzione a soggetti diversi dallo Stato

  • art. 5 L. n. 225/1992

    invocata per sostenere l’operatività sostitutiva dell’ente, ma ritenuta irrilevante ai fini dell’esenzione fiscale

  • art. 33 L.R. Campania

    richiamata dalla ricorrente a sostegno del proprio ruolo nella procedura emergenziale, senza effetti sull’interpretazione delle esenzioni

  • art. 10, comma 1, d.l. n. 91/2014 conv.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina speciale della vicenda

  • D.P.C.M. 14.4.1995

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della gestione emergenziale

  • L. n. 116/2014

    richiamata dalla ricorrente a sostegno del contesto normativo

  • artt. 118 e 119 Cost.

    invocati per sostenere l’assetto delle competenze e della finanza pubblica, senza superare il limite testuale delle esenzioni

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    l’omessa pronuncia integra vizio solo se la doglianza sia stata effettivamente devoluta e specificamente indicata; nel caso il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 366 c.p.c.

    principio di specificità del ricorso

    il ricorso per cassazione deve trascrivere i passaggi rilevanti degli atti e dei motivi di gravame su cui si fonda la censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali in materia di espropriazione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese in via analogica a soggetti diversi da quelli espressamente indicati.
  • Ai fini delle agevolazioni fiscali previste per gli atti di esproprio o di cessione volontaria, il termine "Stato" si riferisce allo Stato-persona e non a qualunque ente pubblico che svolga funzioni amministrative o operi in sostituzione dello Stato.
  • La qualità di soggetto attivo della procedura espropriativa o la titolarità di poteri sostitutivi in contesti emergenziali non comportano, di per sé, l’assimilazione allo Stato ai fini dell’esenzione tributaria.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi specificamente e trascriva nei passaggi essenziali il motivo di appello asseritamente non esaminato; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità.
  • La notifica dell’atto anche al venditore, in una cessione volontaria collegata a procedimento espropriativo, non incide automaticamente sulla validità dell’atto impugnato, se la doglianza non evidenzia un concreto vizio rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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