Cassazione Civile, Ordinanza n. 10181/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la ripetizione di contributi previdenziali che una cooperativa agricola assume di aver versato indebitamente all'INPS nel periodo 2011-2013, rivendicando l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato autenticamente dall'art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, poi dichiarato costituzionalmente illegittimo. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alla restituzione limitatamente ai contributi non oggetto di rateizzazione e ha anche accolto la domanda di restituzione di euro 30.000,00 già riconosciuti dall'INPS con nota del 12 maggio 2008. La cooperativa ricorreva sostenendo che la rinuncia a contestare la pretesa contenuta nelle istanze di dilazione non potesse estendersi a contestazioni sorte solo dopo la declaratoria di incostituzionalità della norma; l'INPS ricorreva in via incidentale sostenendo, da un lato, che i presupposti per gli sgravi non fossero stati provati e, dall'altro, che la domanda relativa a euro 30.000,00 fosse stata proposta solo in appello. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e per la mancata contestualizzazione delle censure rispetto agli atti e ai rapporti negoziali richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della cooperativa sia il ricorso incidentale dell'INPS. Ha ritenuto inammissibile il motivo della cooperativa perché formulato in termini astratti, senza misurarsi con i singoli accordi di dilazione e senza dedurre specifici vizi degli stessi; ha ritenuto inammissibili i motivi dell'INPS perché non specificamente ancorati agli atti processuali e perché, rispetto al quantum della ripetizione, la sentenza impugnata aveva escluso contestazioni dell'ente. Le spese di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, L. n. 67/1988
costituisce la base normativa degli sgravi contributivi rivendicati dalla cooperativa per i contributi versati in eccedenza
art. 32, comma 7-ter, D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013
norma di interpretazione autentica richiamata dalle parti; la sua portata è stata però incidita dalla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale
richiamato dall'INPS per sostenere che spettava alla parte che invocava gli sgravi provare i presupposti del beneficio
invocato dall'INPS nel denunciare un'asserita erronea considerazione delle prove e delle contestazioni di causa
richiamato dall'INPS per censurare la deduzione in appello della domanda di restituzione di euro 30.000,00
art. 138 Cost.
richiamato dalla ricorrente principale nel tentativo di contestare la validità della rinuncia contenuta nelle istanze di dilazione
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente principale nel medesimo contesto di censura alla rinuncia agli effetti delle eccezioni
richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della doglianza sulla validità della clausola di rinuncia alle eccezioni
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso principale e incidentale
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si esprime in termini astratti o generali e non si confronta con i конкретi accordi, atti processuali o passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
- Quando si contesta la validità o l'efficacia di una rinuncia alle eccezioni contenuta in una domanda di dilazione o in un accordo negoziale, occorre dedurre specifici profili di invalidità dell'atto e riferire la censura ai singoli rapporti cui esso si collega; non basta invocare in via generale l'incidenza di una successiva declaratoria di incostituzionalità.
- In tema di ripetizione di contributi o sgravi previdenziali, la parte che invoca il beneficio o la restituzione deve allegare e provare i presupposti di fatto e il relativo quantum; tuttavia, se la sentenza accerta che la controparte non ha mosso contestazioni specifiche sulla quantificazione, il motivo che ignori tale accertamento è inammissibile.
- La censura per novità della domanda in appello richiede la puntuale riproduzione degli atti introduttivi e l'indicazione precisa del contenuto delle domande originarie, così da consentire alla Corte di verificare la fondatezza della dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, la mancata specificità del motivo e la mancata trascrizione/contestualizzazione degli atti rilevanti impediscono il controllo della Corte e determinano l'inammissibilità della doglianza.
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