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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17049/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un cliente aveva acquistato, nel luglio 2001, obbligazioni argentine tramite una banca; l'emittente era poi andato in default. Il cliente aveva agito sostenendo che l'operazione fosse inadeguata rispetto al suo profilo e che la banca avesse violato gli obblighi informativi e di diligenza previsti dalla disciplina dei servizi di investimento, in particolare l'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998, nonché gli artt. 21 e 23, comma 6, TUF e gli artt. 1175 e 1375 c.c. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione dell'art. 23, comma 6, TUF e dell'art. 2697 c.c., oltre a travisamento della prova ex art. 116 c.p.c., per asserita errata applicazione dell'onere della prova a carico dell'intermediario; (2) e (3) violazione degli obblighi informativi e delle regole sull'adeguatezza dell'operazione, contestando la valorizzazione dell'ordine scritto e delle testimonianze dei dipendenti bancari; (4) erronea valutazione del contratto quadro e del profilo dell'investitore, ritenuto indebitamente speculativo/qualificato; (5) censura sulla mancata domanda di risoluzione del contratto, ritenuta rilevante dal giudice di merito; (6) violazione dell'art. 28, comma 3, Reg. Consob n. 11522/1998 per omessa informazione sull'andamento del titolo e sulle perdite oltre il 50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifica attinenza al decisum; i motivi secondo e terzo inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito e comunque conformi ai principi già affermati in tema di operazioni inadeguate, secondo cui l'intermediario deve informare preventivamente il cliente delle ragioni dell'inadeguatezza e la dichiarazione scritta di insistita esecuzione dell'ordine genera una presunzione di assolvimento dell'obbligo informativo, salvo prova di informazioni taciute; il quarto motivo è stato ritenuto in parte non sindacabile perché diretto contro l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, e in parte estraneo alla ratio decidendi; il quinto motivo è stato reputato privo di contenuto decisorio, perché la Corte territoriale non aveva fondato la decisione sulla mancata domanda di risoluzione; il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione nuova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e il giudice ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, TUF

    È richiamato come norma che, nei giudizi relativi ai servizi di investimento, incide sul riparto dell'onere della prova a carico dell'intermediario; la censura è però reputata inammissibile perché generica e non riferita specificamente alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e per la natura di merito delle contestazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per lamentato travisamento della prova; la Corte lo considera una doglianza non idonea a superare il sindacato di legittimità, perché diretta in sostanza a contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Sono invocati per dedurre violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di investimento.

  • art. 21 TUF

    È richiamato come fonte degli obblighi di diligenza e informazione dell'intermediario nei confronti dell'investitore.

  • art. 28 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522

    È richiamato per gli obblighi informativi attivi dell'intermediario in caso di operazioni inadeguate e per l'obbligo di successive comunicazioni sull'andamento dei titoli; la Corte richiama il principio per cui l'intermediario deve informare prima dell'esecuzione e, in presenza di ordine insistito e scritto, opera una presunzione di adempimento, salvo specifica allegazione di informazioni taciute.

  • art. 29 Reg. Consob 1 luglio 1998, n. 11522

    È la norma centrale della controversia sulla inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente.

  • art. 246 c.p.c.

    È invocato per contestare la rilevanza della prova testimoniale; la censura è dichiarata inammissibile perché volta a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È menzionato per affermare l'inammissibilità dei motivi che si pongono in contrasto con principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato indirettamente nel contesto dei vizi denunciabili in cassazione; la Corte ribadisce che non è consentita una rivalutazione del merito travestita da violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dichiara i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera elencazione di norme asseritamente violate, senza dimostrare in che modo la decisione ne sia entrata in conflitto, rende la censura inammissibile.
  • In materia di servizi di investimento, quando l'intermediario segnali per iscritto l'inadeguatezza dell'operazione e l'investitore insista nell'esecuzione, la dichiarazione scritta dell'investitore può fondare una presunzione di assolvimento dell'obbligo informativo, ferma la possibilità per il cliente di allegare che talune informazioni decisive gli siano state taciute.
  • L'intermediario, in caso di operazione inadeguata, deve fornire all'investitore informazioni preventive, individualizzate e idonee a renderlo consapevole delle ragioni dell'inadeguatezza; tuttavia, la contestazione di tali adempimenti, se mira a una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali, non è sindacabile in cassazione.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione; il giudizio di legittimità è limitato al controllo della sentenza impugnata sotto il profilo della regolarità formale e delle questioni di diritto già ritualmente introdotte.
  • Il giudice di merito è il solo competente ad accertare, sulla base delle prove raccolte, l'adeguatezza dell'operazione finanziaria rispetto al profilo del cliente; la Cassazione non può sostituire a tale apprezzamento un nuovo giudizio sul fatto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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