Cassazione Civile, Ordinanza n. 19217/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione sanzioni emesso per l’anno d’imposta 2010 nei confronti della società contribuente e annullato in primo e secondo grado per asserito difetto di valida sottoscrizione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo l’atto perché sottoscritto in base a una delega definita "in bianco", priva dell’indicazione nominativa del soggetto delegato. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e 16 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alla delega di firma i requisiti propri della delega di funzioni. Secondo la ricorrente, nell’organizzazione interna dell’ufficio fiscale la delega di firma può essere conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicare nominativamente il delegato, essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che la delega di firma, a differenza della delega di funzioni, non richiede l’indicazione nominativa del delegato né la temporaneità o una motivazione specifica; è sufficiente che il soggetto delegato sia individuabile tramite la qualifica rivestita, anche mediante ordine di servizio. Poiché la CTR aveva annullato l’atto applicando alla delega di firma requisiti non dovuti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
richiamato solo per il rito camerale e la proposta del relatore.
l’integrazione del contraddittorio in impugnazione è necessaria solo in presenza di cause inscindibili o dipendenti.
come l’art. 331 c.p.c., rileva solo nei casi di inscindibilità o dipendenza tra cause.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
la disposizione riguarda la sottoscrizione dell’atto e la delega di firma; non impone, per la delega di firma, i requisiti della delega di funzioni.
richiamato dalla ricorrente come norma sull’onere della prova, ma non è il centro della ratio decidendi.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla ricorrente nel quadro dell’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.
art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate
richiamato per ricondurre la delega di firma ai poteri organizzativi, di direzione, coordinamento e controllo del dirigente dell’ufficio.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
richiamato come base dell’organizzazione interna dell’ufficio e della delega di firma.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per contrapporre la disciplina della delega di funzioni, che richiede atto scritto, motivato e a tempo determinato, alla diversa delega di firma.
Massime di principio
- La delega di firma relativa alla sottoscrizione di atti dell’amministrazione finanziaria costituisce un mero decentramento burocratico interno, senza trasferimento di competenze sostanziali, e l’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante.
- Per la validità della delega di firma non è necessaria l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente che il soggetto sia individuato attraverso la qualifica rivestita o tramite ordini di servizio idonei a consentire la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
- Non possono essere applicati alla delega di firma i requisiti propri della delega di funzioni; in particolare, non sono richiesti un termine di durata predeterminato né una motivazione specifica, se la normativa non li prevede per quel diverso istituto.
- In tema di impugnazioni, l’omessa notificazione del ricorso per cassazione a una parte intervenuta nei gradi di merito non determina automaticamente nullità o improcedibilità, dovendo verificarsi se sussista una causa inscindibile o dipendente che imponga l’integrazione del contraddittorio.
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