Cassazione Civile, Ordinanza n. 24429/2026 del 04/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un Questore aveva disposto il trattenimento amministrativo di un cittadino ivoriano in attesa dell'espulsione, ritenendo necessari accertamenti supplementari su identità e nazionalità, l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio e di documenti di viaggio. Il giudice di pace aveva poi convalidato il trattenimento, richiamando l'assenza dei presupposti per un permesso di soggiorno, la sussistenza del rischio di fuga e il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., per omessa valutazione delle eccezioni e dei documenti difensivi tempestivamente depositati prima dell'udienza. In particolare, sosteneva che il giudice di pace non avesse esaminato le deduzioni sulla mancanza dei requisiti di necessità e proporzionalità del trattenimento e non avesse considerato gli elementi allegati dalla difesa, tra cui percorso scolastico, contratto di locazione e lavoro subordinato a tempo indeterminato, che avrebbero potuto escludere il rischio di fuga e rendere praticabili misure meno coercitive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di convalida del trattenimento amministrativo, il giudice deve verificare in concreto se possano essere applicate misure meno coercitive e deve esaminare non solo gli elementi posti a base del provvedimento amministrativo, ma anche le osservazioni e le prove prodotte dalla difesa. Nel caso esaminato, il decreto di convalida era privo di una motivazione effettiva sulle contestazioni difensive e si era limitato a richiamare il solo mancato possesso del passaporto, senza confrontarsi con le allegazioni documentali del ricorrente. La Corte ha quindi cassato il provvedimento del giudice di pace e, decidendo nel merito, non ha convalidato il decreto questorile di trattenimento, dichiarandone l'inefficacia ex tunc. Non ha disposto regolazione delle spese, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
norma richiamata quale base del provvedimento espulsivo e del rischio di fuga; la Corte ne valorizza l'applicazione nel quadro della valutazione di necessità e proporzionalità del trattenimento
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
disciplina del trattenimento amministrativo e del relativo modello di convalida; la Corte applica il nuovo regime processuale in base alla data del provvedimento impugnato
art. 14, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998
regime processuale del ricorso contro i provvedimenti di convalida, proroga e riesame del trattenimento; la Corte afferma che si applica al provvedimento del 25 giugno 2026
è richiamato per l'entrata in vigore immediata del decreto il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
d.l. n. 100 del 2026, art. 12, comma 2, lett. f) e g)
ha abrogato il precedente ricorso per cassazione introdotto dalla riforma del 2024 e ha introdotto il nuovo art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
richiamato dal ricorrente per tipizzare i vizi denunciati; la Corte osserva che il motivo è comunque comprensibile come censura di legittimità
art. 7 direttiva 2008/115/CE
richiamato per il principio secondo cui il termine per la partenza volontaria non può essere concesso in presenza di pericolo di fuga, definito tramite criteri obiettivi fissati dalla legge
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
indicato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
indica il giudice competente a liquidare il compenso nel giudizio di cassazione o, in caso di cassazione senza rinvio, il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
ritenuto non applicabile come fondamento della condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida del trattenimento amministrativo lo scrutinio giudiziale non può limitarsi a recepire le ragioni del provvedimento amministrativo, ma deve verificare in concreto la necessità e la proporzionalità della misura rispetto allo scopo perseguito.
- Il giudice della convalida deve esaminare anche le osservazioni difensive e le produzioni documentali del trattenuto; la mancata considerazione di tali elementi integra un vizio decisivo della motivazione.
- Il trattenimento è misura eccezionale e residuale: può essere convalidato solo se risulti, alla luce di tutte le circostanze del caso, che misure meno coercitive non siano sufficienti.
- Il rischio di fuga non può essere affermato in modo apodittico o per il solo difetto del passaporto, dovendo risultare da una valutazione individualizzata e concretamente motivata sulla base degli elementi di causa.
- Quando la Cassazione annulla il decreto di convalida di un trattenimento amministrativo, può decidere nel merito e dichiarare l'inefficacia del provvedimento questorile, venendo meno il necessario fondamento giurisdizionale della misura.
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