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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24441/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro emesso in relazione al trasferimento, con atto notarile del 15 febbraio 2007, di un terreno sito in Messina, Vill. Contesse. In primo e secondo grado i contribuenti avevano contestato l'atto impositivo, ottenendo inizialmente l'annullamento per carenza motivazionale e poi la riforma in appello a favore dell'Ufficio. In Cassazione uno dei ricorrenti ha proposto un unico motivo, denunciando l'omesso esame della questione relativa alla determinazione del valore venale del bene, come indicato nella stima UTE, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della lite fiscale ex L. n. 130/2022, con prova del versamento dovuto; non risultando notificato alcun diniego dell'Ufficio, ha chiesto che fosse presa atto dell'intervenuta definizione.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130/2022: era pendente in Cassazione, riguardava una lite tributaria, il contribuente aveva depositato tempestivamente la domanda di definizione con la prova del pagamento dell'importo dovuto e non risultava notificato alcun diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la definizione agevolata si è perfezionata e la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate. Non è stato esaminato nel merito il motivo di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stata invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciato omesso esame di un fatto decisivo relativo alla stima del valore del bene

  • art. 5, L. n. 130/2022

    commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11

    le controversie tributarie pendenti in Cassazione, al ricorrere dei presupposti di valore e soccombenza, possono essere definite mediante domanda e pagamento; se la definizione si perfeziona e non interviene diniego notificato, il giudizio si estingue e gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per il decreto di definizione delle controversie tributarie

  • art. 62, D.Lgs. n. 546/1992

    indicato come riferimento per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione

  • art. 16, comma 3, L. n. 289/2002

    richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini dell'accesso alla definizione agevolata

  • L. n. 89/2001

    l'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia ad eventuali pretese di equa riparazione

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione produce l'estinzione del giudizio quando la domanda è tempestiva, il pagamento dovuto è documentato e non risulta notificato alcun diniego dell'Amministrazione.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina di definizione agevolata, la Corte verifica solo la sussistenza dei presupposti normativi previsti dalla legge speciale, senza esaminare il merito dei motivi di ricorso se la lite risulta definita.
  • Quando la definizione agevolata si perfeziona, i suoi effetti prevalgono sulle sentenze non ancora passate in giudicato e il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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