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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24428/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente esattore)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale relativa al recupero di spese di giustizia, che la contribuente aveva contestato dinanzi al giudice tributario deducendo carenza di motivazione. La corte regionale aveva respinto l’appello dell’ente riscossore, ritenendo preliminare l’esame della motivazione della cartella e solo successivo quello sulla giurisdizione, e aveva reputato fondata l’eccezione di difetto motivazionale. L’ente riscossore ha quindi proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 36 d.lgs. n. 446/1992, sostenendo che il giudice avrebbe invertito l’ordine logico delle questioni, perché la verifica della giurisdizione del giudice tributario doveva precedere ogni valutazione sul merito o sulla motivazione della cartella; ha inoltre dedotto che il credito azionato non era tributario ma concerneva spese di giustizia, quindi devoluto al giudice ordinario. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, ha denunciato la violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, affermando che la cartella era sufficientemente motivata perché indicava l’atto, i condebitori solidali, l’importo e la natura delle spese recuperate. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che la questione di giurisdizione è pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di rito o di merito e che, nel caso di impugnazione di cartelle esattoriali relative a spese di giustizia, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non al giudice tributario, perché il credito azionato non ha natura tributaria. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario e indicando come giudice munito di giurisdizione quello ordinario competente per territorio. Ha inoltre condannato la parte intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare un error in procedendo consistente nell’erronea inversione dell’ordine di esame tra giurisdizione e motivazione dell’atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 in relazione alla motivazione della cartella.

  • artt. 2 e 36 d.lgs. n. 446/1992

    sono stati richiamati dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione tributaria sulla controversia riguardante spese di giustizia.

  • art. 7 l. 7 luglio 2000, n. 212

    norma richiamata come parametro della motivazione dell’atto impositivo o di riscossione; il secondo motivo sosteneva che la cartella fosse motivata in modo adeguato.

  • art. 25 Cost.

    richiamato come fondamento del principio del giudice naturale precostituito per legge, che impone il previo esame della giurisdizione.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è stato ritenuto non applicabile perché la controversia non era collegata a un rapporto di natura tributaria.

  • art. 59 l. n. 69/2009

    richiamato per affermare che l’eventuale errore sul riparto di giurisdizione è superato dal meccanismo della translatio iudicii.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    richiamato per precisare che la sezione semplice può decidere sulla giurisdizione quando la questione sia già stata trattata dalle Sezioni Unite in termini identici.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    richiamato quale base per la cassazione senza rinvio una volta dichiarato il difetto di giurisdizione.

  • art. 12, comma 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448

    richiamato nel quadro dei precedenti che attribuiscono al giudice ordinario i ricorsi contro atti di recupero delle spese di giustizia anticipate dall’erario.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione, il giudice deve verificare prioritariamente e anche d’ufficio la propria giurisdizione prima di affrontare qualsiasi questione di rito o di merito.
  • La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale del credito azionato e al petitum sostanziale, non al solo contenuto formale dell’atto impugnato.
  • Le controversie aventi ad oggetto cartelle esattoriali per il recupero di spese di giustizia non rientrano nella giurisdizione tributaria, perché il credito non ha natura tributaria ma attiene a una mera procedura di recupero di spesa regolata secondo le regole della soccombenza.
  • Quando il giudice adito difetta di giurisdizione, l’eventuale errore non impedisce la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione mediante translatio iudicii.
  • Se il difetto di giurisdizione è evidente sulla base della natura del credito indicato nell’atto e nella sentenza impugnata, la Cassazione può cassare senza rinvio la decisione del giudice privo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

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