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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24426/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso bonario con cui la concessionaria della Camera di commercio richiedeva a una società incorporante il pagamento dei diritti camerali annuali relativi a unità locali acquisite per effetto di una fusione per incorporazione di controllate. La società sosteneva di non dover corrispondere nuovamente tali somme perché il diritto annuale per la medesima annualità e per le stesse unità locali era già stato pagato dalle società incorporate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, in appello, aveva invece riformato la decisione ritenendo irrilevante il pagamento effettuato dalle incorporate e valorizzando il dato formale dell’iscrizione/annotazione al Registro delle imprese al 1° gennaio. In cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 11 maggio 2001, n. 359 e dell’art. 2504-bis c.c., in relazione all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, in caso di fusione per incorporazione, l’incorporante non è tenuta a pagare nuovamente il diritto camerale per le unità locali già assoggettate a tributo dalle incorporate nel medesimo periodo d’imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che il presupposto del diritto camerale annuale è l’iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese e che, in caso di fusione per incorporazione, si realizza una continuità aziendale e una successione universale che esclude una nuova contribuzione per le unità operative/locali coinvolte, poiché per l’annualità in cui avviene la fusione l’obbligo si considera già assolto dalla società incorporata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 3 d.m. 11 maggio 2001, n. 359

    richiamato come disciplina del diritto camerale annuale e del relativo presupposto

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato per qualificare gli effetti della fusione per incorporazione e la successione nei rapporti giuridici

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma processuale del giudizio tributario di cassazione

  • art. 18 l. 29 dicembre 1993, n. 580

    indicato come base del diritto annuale camerale e delle finalità di finanziamento delle Camere di commercio, come modificato dal d.lgs. n. 23/2010

  • art. 1, comma 19, d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

    richiamato per la modifica dell’art. 18 della l. n. 580/1993

  • art. 8 l. n. 580/1993

    richiamato per l’iscrizione nei registri rilevanti ai fini del diritto camerale

  • art. 9 d.P.R. n. 581/1995

    richiamato per i soggetti iscritti nel REA

  • art. 53 l. 23 luglio 2009, n. 99

    richiamato quale base della riforma dell’ordinamento delle camere di commercio

  • art. 30/07/2021, n. 21970

    citata come precedente delle Sezioni Unite sul fenomeno estintivo/successorio nella fusione

  • Cass. 22/02/2023, n. 5461

    citata a sostegno della ricostruzione della fusione come estinzione della incorporata e successione dell’incorporante

  • Cass. 31 gennaio 2023, n. 2875

    citata in termini conformi sulla non debenza del diritto annuale per le unità locali conferite nella fusione

Massime di principio

  • Il diritto camerale annuale è dovuto, in via generale, da ogni impresa o soggetto iscritto o annotato nei registri rilevanti al 1° gennaio dell’anno di riferimento, nonché da chi si iscriva nel corso dell’anno, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge.
  • Nella fusione per incorporazione, l’effetto successorio e la continuità aziendale impediscono una duplicazione del prelievo per le unità locali già considerate ai fini del diritto annuale dalla società incorporata nell’annualità in cui la fusione si perfeziona.
  • Quando il tributo relativo alle unità locali coinvolte nella fusione risulta già assolto dalla società incorporata per lo stesso periodo d’imposta, l’incorporante non può essere onerata di un ulteriore pagamento per le medesime unità locali.
  • In presenza di un consolidato indirizzo interpretativo sopravvenuto e di una controversia definibile solo sulla base degli atti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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