Cassazione Civile, Ordinanza n. 24425/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario con cui la concessionaria della Camera di commercio richiedeva alla società incorporante il pagamento dei diritti camerali annuali per l’iscrizione di sessanta unità locali trasferite in una fusione per incorporazione perfezionata nel corso del 2010. La società sosteneva di non dover corrispondere nuovamente il tributo perché le unità locali erano già state considerate e pagate dalle società incorporate per la medesima annualità. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul rilievo che la fusione e l’iscrizione delle nuove unità locali avessero effetto dal momento dell’iscrizione nel registro e che, essendo le unità operative dal 1° novembre, il diritto fosse dovuto per l’anno in corso. In cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 11 maggio 2001, n. 359 e dell’art. 2504-bis c.c., in relazione all’art. 62 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, nella fusione per incorporazione, il diritto camerale per le unità locali conferite non fosse dovuto due volte nella stessa annualità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il diritto camerale annuale è un tributo di iscrizione dovuto da chi risulta iscritto o annotato al 1° gennaio, oppure da chi si iscrive in corso d’anno; nel caso di fusione per incorporazione, la continuità aziendale e la successione universale implicano che, per l’anno della fusione, l’incorporante debba versare il diritto limitatamente alla sede e alle unità locali nuove o preesistenti estranee alla fusione, mentre non è dovuto un ulteriore pagamento per le unità locali già assoggettate al tributo dalla società incorporata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per il sopravvenuto chiarimento interpretativo sul tema.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto
Il termine di deposito del ricorso per cassazione va coordinato con la sospensione dei termini processuali emergenziale prevista dai decreti legge del 2020, con conseguente differimento del termine per il controricorso.
d.l. 8 marzo 2020, n. 11, art. 83
Ha sospeso i termini processuali nel periodo indicato dalla Corte.
d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36
Concorre alla sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 3 d.m. 11 maggio 2001, n. 359
Richiamato come norma regolatrice del diritto camerale annuale e della sua debenza.
art. 2504-bis c.c.
Richiamato per sostenere gli effetti della fusione per incorporazione e la successione universale.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale richiamata a sostegno del ricorso per cassazione in materia tributaria.
art. 18 l. 29 dicembre 1993, n. 580
Individua il presupposto del diritto camerale annuale quale tributo dovuto dalle imprese iscritte o annotate nei registri camerali.
d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23
Ha modificato il sistema di finanziamento delle camere di commercio e la disciplina del diritto annuale.
art. 9 del D.P.R. n. 581/1995
Rileva per l’iscrizione nel REA e per il relativo obbligo di diritto annuale.
art. 18, comma 4, lett. c), l. n. 580/1993
La Corte ne ricava che il diritto annuale è un diritto di iscrizione dovuto finché permane l’iscrizione o annotazione nei registri camerali.
Massime di principio
- Il diritto camerale annuale ha natura di tributo d’iscrizione: è dovuto dalle imprese e dai soggetti iscritti o annotati nei registri camerali al 1° gennaio, nonché da quelli che si iscrivono nel corso dell’anno, e non dipende dallo stato di operatività dell’impresa.
- La cessazione dell’attività o l’apertura della liquidazione non costituiscono, di per sé, causa di esonero dal pagamento del diritto annuale; l’obbligo permane finché sussiste l’iscrizione o annotazione nei registri camerali, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- Nella fusione per incorporazione opera la successione universale e la continuità aziendale, ma ciò non comporta una duplicazione del diritto camerale per le unità locali già assoggettate al tributo dalla società incorporata nella medesima annualità.
- Per l’anno in cui avviene la fusione per incorporazione, la società incorporante deve corrispondere il diritto camerale solo per la sede e per eventuali unità locali nuove o comunque estranee alla fusione; non è dovuto un ulteriore pagamento per le unità locali trasferite se il tributo è già stato assolto dalla incorporata.
- Quando la questione di diritto è ormai chiarita da un successivo orientamento della Corte, può giustificarsi la compensazione integrale delle spese processuali.
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