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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25959/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001. In sede monitoria la domanda era stata accolta solo parzialmente e le spese erano state liquidate in favore degli istanti. Alcuni degli originari ricorrenti hanno poi proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 contro il decreto della Corte d'appello di Roma, contestando esclusivamente la regolazione delle spese. Nel ricorso per cassazione essi hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice dell'opposizione non avesse esaminato integralmente i motivi di censura; 2) violazione degli artt. 92 c.p.c. e 4 del D.M. n. 55/2014, oltre a omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse liquidato globalmente le spese delle due fasi in misura inferiore ai minimi tabellari e che dovesse applicarsi una liquidazione complessiva ben più elevata. I ricorrenti invocavano, in sostanza, il rispetto dei parametri minimi del decreto ministeriale e una diversa ripartizione delle spese tra fase monitoria e fase di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, poiché dal decreto impugnato risultava che le censure di opposizione riguardavano solo la liquidazione delle spese e nel ricorso non erano state riprodotte le ulteriori deduzioni asseritamente trascurate. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che nel procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001 l'opposizione non introduce un autonomo giudizio impugnatorio, ma costituisce la fase a cognizione piena di un procedimento unitario; se l'opposizione è accolta, le spese devono essere regolate sull'intera vicenda processuale, mentre se l'opposizione è respinta il decreto monocratico resta fermo anche nel capo spese e la fase di opposizione ha una regolazione autonoma. Nel caso concreto, poiché l'opposizione era stata proposta dalla parte privata insoddisfatta dell'esito monitorio ed era stata respinta, la Corte territoriale aveva legittimamente compensato le spese della fase di opposizione e liquidato quelle della fase monitoria secondo il criterio della soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato e senza obbligo di doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    L'opposizione nel procedimento Pinto è fase a contraddittorio pieno di un procedimento unico; il suo effetto sulle spese dipende dall'esito dell'opposizione stessa.

  • art. 2 bis L. n. 89/2001

    È la base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 3, comma 5, L. n. 89/2001

    Il decreto monocratico può liquidare le spese in favore dell'istante nella fase monitoria.

  • art. 3, comma 6, L. n. 89/2001

    La parte privata insoddisfatta dall'esito monitorio ha interesse a proporre opposizione, perché la domanda non è riproponibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il provvedimento impugnato risulta avere esaminato le deduzioni effettivamente poste in opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Le spese possono essere compensate in presenza dei presupposti di legge; nel caso concreto la compensazione delle spese della fase di opposizione è stata ritenuta corretta.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Sono stati invocati per denunciare violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    La liquidazione va effettuata secondo i parametri tabellari, applicando le riduzioni consentite; la Corte ha ritenuto congrua la somma liquidata sulla base dello scaglione di valore individuato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio in forma semplificata perché ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso manifestamente infondato.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    È stato escluso l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel testo decisorio come norma applicata, ma il tema probatorio non è centrale.

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 l'opposizione ex art. 5-ter non configura un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase del medesimo procedimento a cognizione piena e con effetto devolutivo sull'intera pretesa dedotta.
  • Se l'opposizione ex art. 5-ter è accolta, il provvedimento finale è sostitutivo del decreto monitorio e la regolazione delle spese deve riferirsi all'intera vicenda processuale; se invece l'opposizione è respinta, il decreto monocratico sopravvive anche quanto al capo spese e la liquidazione della fase di opposizione è autonoma rispetto a quella della fase monitoria.
  • Quando l'opposizione è proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta del decreto monitorio, il giudizio ha natura pretensiva; se tale opposizione è infondata, il Ministero opposto, che aveva già prestato acquiescenza al decreto, non è tenuto a sopportare le spese della fase di opposizione e può ottenere anche una regolazione a carico dell'opponente.
  • La liquidazione delle spese deve essere verificata con riferimento allo scaglione di valore correttamente individuato e ai parametri del D.M. n. 55/2014, potendo il giudice applicare le riduzioni tabellari previste senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
  • La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi in modo specifico le deduzioni o i motivi effettivamente non esaminati; in difetto, la doglianza è inammissibile o comunque infondata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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