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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2234 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'indebita applicazione del regime IVA del margine alle operazioni di acquisto di autoveicoli usati effettuate nel 2002 da De B. s.p.a. nei confronti della società spagnola E. S.L. Dai libretti di circolazione risultava che la cedente esercitava attività di autonoleggio senza conducente, circostanza idonea a far presumere che avesse acquistato i veicoli come beni strumentali e detratto l'IVA a monte. La società ricorrente sosteneva che l'annotazione del regime del margine nelle fatture fosse sufficiente e che spettasse all'Amministrazione provare l'inesistenza dei presupposti. La Corte ha invece ritenuto che, trattandosi di un regime speciale e derogatorio, il cessionario debba provare i presupposti sostanziali per applicarlo, soprattutto quando esistano elementi oggettivi contrari, quali l'attività di autonoleggio della cedente, la natura dei veicoli e i rapporti commerciali frequenti tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla presunta genericità dell'appello dell'Ufficio, per difetto di autosufficienza. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, confermando che la sola annotazione in fattura non dimostra l'effettiva sussistenza dei requisiti del regime del margine né la mancata detrazione dell'IVA da parte del cedente. Gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione erano sufficienti a trasferire sulla società acquirente l'onere della prova contraria, che non è stato assolto. Il ricorso è stato quindi rigettato e De B. s.p.a. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 41 del 1995, artt. 36, 37 e 38, convertito nella L. n. 85 del 1995

    Disciplina il regime IVA speciale del margine di utile per i beni usati. Il regime è derogatorio e opzionale rispetto all'ordinario sistema IVA e richiede che il cedente rientri in specifiche categorie e che l'IVA a monte sia rimasta definitivamente indetraibile.

  • Art. 2697 c.c.

    Ripartisce l'onere della prova. Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi e presuntivi idonei a mettere in dubbio la legittimità del regime del margine, il contribuente che intende avvalersene deve dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Consentono il ricorso a presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. La qualità di società di autonoleggio, la natura strumentale dei veicoli e gli altri dati documentali possono concorrere a presumere la detrazione dell'IVA a monte.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Richiede la specificità dei motivi di appello tributario. La censura in cassazione relativa alla genericità dell'appello deve indicare con precisione quali motivazioni della sentenza di primo grado non siano state specificamente contestate.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone l'autosufficienza del ricorso per cassazione: chi denuncia un vizio processuale deve riportare e indicare gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente la fondatezza della censura.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Individua, rispettivamente, i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per nullità o errori processuali.

  • Art. 26-bis della Sesta direttiva IVA n. 388/1977, introdotto dalla direttiva n. 94/5/CE

    Costituisce la base europea del regime del margine per i beni usati, finalizzato a evitare la doppia imposizione, ma applicabile solo quando l'IVA sull'acquisto precedente non sia stata detratta.

  • Principio europeo di buona fede e diligenza del cessionario, Corte di giustizia UE, cause Optigen, Kittel, Teleos, Mahagében e altre

    Il cessionario può invocare la buona fede solo se non sapeva e non avrebbe dovuto sapere dell'irregolarità e se ha adottato preventivamente tutte le verifiche ragionevolmente esigibili. La regolarità formale della fattura, da sola, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il regime IVA del margine è un'eccezione al regime ordinario: chi lo applica deve poter dimostrare concretamente tutti i presupposti sostanziali, non soltanto produrre una fattura formalmente corretta.
  • Se l'Amministrazione presenta elementi oggettivi contrari, come l'attività del cedente, la destinazione strumentale dei beni o documenti fiscali esteri incompatibili con il margine, l'onere della prova passa al contribuente.
  • Per gli operatori professionali del settore automobilistico è richiesta una diligenza qualificata: occorre verificare la storia del veicolo, il precedente proprietario, l'attività del cedente e la mancata detrazione dell'IVA a monte.
  • La dicitura in fattura relativa al regime del margine non crea una presunzione assoluta di legittimità e non protegge il cessionario quando i documenti disponibili evidenziano anomalie o contraddizioni.
  • La buona fede può incidere sulla responsabilità sanzionatoria, ma non consente di applicare il regime del margine se mancano i requisiti sostanziali; il difetto di prova comporta l'applicazione del regime IVA ordinario.
  • In presenza di rapporti commerciali frequenti e di elevato valore, il livello di controllo richiesto al cessionario aumenta, perché egli è ritenuto nella posizione migliore per acquisire preventivamente le informazioni dal cedente.

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