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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2196 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - Principio di non contestazione - Applicabilità nel processo tributario - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il 31 maggio 2005 la cedente trasferì alla cessionaria un ramo aziendale relativo al credito al consumo e ad altre forme di finanziamento. Il prezzo, inizialmente fissato in 12.773.910 euro, fu ridotto a 11.379.437 euro dopo una revisione concordata del valore netto contabile dei crediti. L’acquirente chiese il rimborso dell’imposta di registro versata in eccedenza; l’Ufficio negò il rimborso e notificò un avviso di rettifica, rideterminando il valore del ramo in 24.534.756 euro e chiedendo la maggiore imposta, oltre alle sanzioni. Le società contestarono la valutazione, sostenendo, tra l’altro, che il prezzo risultava da una gara con advisor indipendente e rappresentava il valore di mercato, e che il calcolo dell’avviamento adottato dall’Ufficio era erroneo. In Cassazione formularono quattro motivi: i primi due denunciavano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione quanto alla gara e all’offerta; il terzo e il quarto lamentavano la violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova relativo all’avviamento.

La decisione

La Cassazione riunì i ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza. Rigettò i primi due motivi: il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma riguarda soltanto l’acquisizione probatoria dei fatti storici non contestati e non vincola il giudice sulla loro rilevanza o sul significato da attribuire loro. Nel caso concreto, la gara e l’offerta più alta, anche se considerate fatti pacifici, non dimostravano automaticamente che il prezzo coincidesse con il valore venale del ramo; inoltre la pretesa fiscale era già contestata dall’avviso di rettifica. Dichiarò inammissibili e comunque infondati il terzo e il quarto motivo: la CTR aveva ritenuto attendibile il metodo estimativo dell’Ufficio e non aveva trasferito alle società l’onere di provare il valore, mentre le ricorrenti chiedevano in sostanza un nuovo esame del merito. Rimase quindi ferma la sentenza della CTR della Lombardia, che aveva riformato la decisione parzialmente favorevole della CTP di Milano e confermato la rettifica. Le società furono condannate, in solido, alle spese di cassazione, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 115, primo comma, c.p.c.

    La non contestazione, assurta dopo la novellazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1 (v., della L. n. 69 del 2009 , art. 45, comma 14) a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo.

    Nel processo tributario la mancata contestazione può rendere superflua la prova dell’esistenza storica di un fatto, ma non impedisce al giudice di escluderlo sulla base delle prove ritualmente acquisite. Il principio, data l’indisponibilità dei diritti controversi, non si estende alle valutazioni giuridiche o alla conclusione che si vorrebbe trarre dal fatto.

  • Art. 116 c.p.c.

    Le società invocavano la norma in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte non ha formulato un’autonoma interpretazione dell’articolo: ha escluso che la non contestazione rendesse vincolante la conclusione secondo cui il prezzo della gara coincideva con il valore venale dell’azienda.

  • Art. 51, comma 2, D.P.R. n. 131 del 1986

    Il processo era stato instaurato per affermare l'esattezza del valore di cessione evidenziato dalle società nel contratto. E tale esattezza era stata contrastata dall'amministrazione già mediante l'atto impositivo, volto ad affermare la sottostima di quel medesimo valore.

    La gara e il prezzo ottenuto non determinano automaticamente il valore venale in comune commercio: il giudice deve valutare se i fatti allegati siano effettivamente concludenti rispetto alla stima fiscale. Nel caso concreto la procedura di gara e le offerte non erano documentate in modo adeguato.

  • Art. 2697 c.c.

    La norma non è stata violata per il solo fatto che la CTR abbia condiviso il metodo estimativo dell’Ufficio. La decisione si è basata sulla valutazione della sua attendibilità rispetto alle contestazioni generiche delle società, non su un trasferimento a queste ultime dell’onere di provare il valore dell’avviamento; una richiesta di rivalutare tale apprezzamento di merito non è consentita in cassazione.

  • Art. 23, D.Lgs. n. 546 del 1992

    E anche laddove, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, l'attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell'amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre "le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente", indicando "le prove di cui intende valersi" e proponendo "altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio", non per questo può trascurarsi che l'amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuente ritenuto.

    L’Amministrazione deve prendere posizione sui motivi del ricorso e indicare le prove e le eccezioni di cui intende avvalersi, ma tale obbligo non comporta un onere aggiuntivo di allegazione dei fatti costitutivi già esposti nell’atto impositivo, che precede il processo.

  • Art. 335 c.p.c.

    La Corte ha riunito i due ricorsi, identici e diretti contro la medesima sentenza, in applicazione della regola processuale sulla riunione delle impugnazioni.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la non contestazione può rendere pacifico un fatto storico, ma non equivale ad ammettere la valutazione o la conseguenza giuridica che una parte pretende di ricavarne.
  • Un fatto non contestato può comunque essere escluso se le risultanze probatorie ritualmente acquisite ne smentiscono l’esistenza; il principio non sostituisce il controllo del giudice sulle prove.
  • La circostanza che un prezzo sia stato il più alto in una gara non prova, da sola, che coincida con il valore di mercato: occorrono elementi documentali e una valutazione della concreta rappresentatività della procedura.
  • Nel contenzioso contro un avviso di accertamento o di rettifica, la pretesa fiscale e i fatti su cui si fonda sono già contenuti nell’atto impugnato; l’obbligo dell’Amministrazione di difendersi nel processo non implica un ulteriore onere di allegazione rispetto a tale atto.
  • Una contestazione generica del metodo estimativo dell’Ufficio, senza una concreta spiegazione dell’errore e senza un’alternativa applicata ai dati del caso, può non bastare a scalfirne l’attendibilità riconosciuta dal giudice di merito.
  • In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame della valutazione tecnica e probatoria del giudice di merito presentando la richiesta come violazione delle regole sull’onere della prova.

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