Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2182 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica del valore di un'area di 9.645 mq, oggetto di permuta con contratto del 10 dicembre 2002: l'Ufficio aveva elevato il valore dichiarato da Euro 108.508,00 a Euro 241.125,00, liquidando la maggiore imposta di registro. La Commissione tributaria provinciale di Mantova aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha proposto tre motivi: ha contestato la motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che la CTR avesse soltanto ripetuto quella di primo grado; ha denunciato la violazione delle regole sulla motivazione dell'avviso e sull'onere della prova; e ha lamentato l'insufficienza della motivazione riguardo al valore probatorio di un trasferimento del 1997 usato come comparazione. Nel merito, la controversia verteva sulla capacità di tale comparazione di dimostrare il maggior valore dell'area, a fronte della perizia dei contribuenti e dei valori locali dedotti come sostanzialmente stazionari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il secondo motivo, relativo alla pretesa inesistenza della motivazione della CTR, è stato rigettato: la motivazione può ritenersi materialmente esistente anche quando il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado condividendone le ragioni; diversa è l'ipotesi di motivazione apparente, tautologica o meramente per relationem, senza valutazione dell'impugnazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione, questione non riproposta in appello, ma aveva ritenuto non provato nel merito il valore accertato dall'Ufficio. Il terzo motivo è stato rigettato: la valutazione della prova comparativa e della perizia stragiudiziale era apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione nei termini dedotti; la CTR aveva ritenuto non dirimente il trasferimento del 1997 e valorizzato la situazione locale, con valori al metro quadrato indicati dai contribuenti tra Euro 5,56 e Euro 111,25 nel periodo 1999-2004, in contrasto con il valore di Euro 25.000,00 al mq sostenuto dall'Ufficio. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i contribuenti non si erano costituiti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, applicabile tramite l'art. 61

    In realtà la motivazione è da ritenersi "materialmente" esistente anche quando il secondo giudice respinge l'appello per ragioni identiche a quelle utilizzate dal giudice di prime cure, restando anche in questo caso semplicemente sindacabile la corretta applicazione della legge e la sufficienza e logicità delle argomentazioni che sorreggono l'accertamento del fatto.

    La sentenza d'appello non è priva di motivazione solo perché conferma la decisione di primo grado richiamandone le ragioni. È invece censurabile quando la motivazione sia soltanto apparente o non esponga alcuna considerazione dell'impugnazione.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    In realtà la motivazione è da ritenersi "materialmente" esistente anche quando il secondo giudice respinge l'appello per ragioni identiche a quelle utilizzate dal giudice di prime cure, restando anche in questo caso semplicemente sindacabile la corretta applicazione della legge e la sufficienza e logicità delle argomentazioni che sorreggono l'accertamento del fatto.

    L'obbligo costituzionale di motivazione è rispettato se la decisione rende comprensibili le ragioni della conferma, anche mediante condivisione delle argomentazioni del primo giudice; non lo è se la motivazione è meramente apparente o tautologica.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3

    La Corte non ha stabilito in questo caso un principio di merito sulla sufficienza della motivazione dell'avviso ai sensi di questa disposizione: ha dichiarato inammissibile il motivo perché l'Ufficio contestava una ratio che la CTR non aveva adottato. La decisione di merito ha riguardato invece la prova del valore accertato.

  • Codice civile, art. 2697

    La norma era invocata dall'Agenzia in relazione all'onere della prova, ma la Corte non ha deciso nel merito tale censura: il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata corrispondenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    La norma era richiamata dall'Ufficio per sostenere la sufficienza della motivazione dell'avviso; la Corte non ne ha fornito un'interpretazione nel merito, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Le censure in cassazione devono colpire la ragione effettiva della decisione impugnata. La Corte ha distinto il motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi dai motivi infondati sulle contestazioni di motivazione e valutazione della prova.

Massime di principio

  • In cassazione occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza: una censura che attacca una ragione non adottata dal giudice è inammissibile, anche se affronta una questione astrattamente rilevante.
  • La conferma della decisione di primo grado con condivisione delle sue ragioni non comporta, da sola, l'inesistenza della motivazione d'appello. Il vizio ricorre quando la motivazione è apparente, tautologica o non considera l'impugnazione.
  • Nel contenzioso sul valore ai fini dell'imposta di registro, la questione della motivazione formale dell'avviso è distinta da quella della prova sostanziale del maggior valore. La prima può non essere più discutibile se non viene riproposta in appello; la seconda richiede di valutare la pertinenza e la forza degli elementi comparativi rispetto alla realtà locale.
  • La scelta e la valutazione delle prove sul valore dell'immobile spettano al giudice di merito e, se adeguatamente motivate, non sono riesaminate in cassazione come semplice richiesta di una diversa ponderazione dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.