Sentenza del 06/02/2015 n. 2183 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. XXXXX, con cui l’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato per la compravendita di un terreno con fabbricati rurali e liquidato una maggiore imposta di registro. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva respinto il ricorso della società, ritenendo motivato l’avviso, corretto il valore accertato e non provata la destinazione agricola del terreno. In appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto il ricorso: aveva dichiarato inammissibile l’eccezione, proposta per la prima volta in appello, sull’errore materiale nell’individuazione del terreno nel rogito, ma aveva ritenuto che l’Ufficio non avesse dimostrato la natura edificatoria del terreno. L’Agenzia ha contestato in Cassazione, da un lato, un’omessa motivazione e, dall’altro, l’insufficienza della motivazione circa il mancato esame della stima UTE e degli elementi relativi alla natura e al valore delle particelle. La contribuente ha proposto ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell’Agenzia, perché privo del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva affermato apoditticamente che l’Ufficio non aveva provato la natura edificatoria del terreno, senza confrontarsi con gli elementi, i criteri e i calcoli della stima UTE né spiegare perché ne disattendesse le risultanze. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della contribuente, perché non indicava adeguatamente il vizio denunciato e non conteneva il quesito di diritto o la sintesi del fatto decisivo richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare i fatti e regolare le spese di ogni fase e grado. Non è stata quindi decisa definitivamente la correttezza del maggior valore accertato né l’imposta dovuta.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È indicato come base del motivo dell’Agenzia relativo alla nullità della sentenza per omessa motivazione; tale motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza del prescritto quesito di diritto.
Il motivo è inammissibile perchè, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, non contiene la formulazione del prescritto quesito di diritto.
Nel regime applicabile ratione temporis, il motivo di ricorso per cassazione doveva contenere il quesito di diritto prescritto; la sua mancanza comportava l’inammissibilità. La Corte applica il medesimo requisito anche al ricorso incidentale, dichiarandolo inammissibile per l’assenza del quesito o della sintesi del fatto decisivo e controverso.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È la disposizione invocata dall’Agenzia per denunciare l’insufficienza della motivazione. La Corte accoglie il motivo perché la CTR non aveva spiegato l’esclusione delle risultanze della stima, che contrastavano con la conclusione raggiunta.
Massime di principio
- Quando il giudice tributario disattende una perizia o una stima dell’Ufficio che contiene elementi contrari alla conclusione adottata, deve confrontarsi con i dati e i criteri rilevanti e spiegare perché non li ritiene attendibili; una motivazione meramente assertiva può risultare insufficiente.
- La cassazione della sentenza per insufficienza della motivazione non stabilisce automaticamente che la valutazione dell’Amministrazione sia corretta: il giudice di rinvio deve riesaminare gli elementi probatori e decidere nuovamente la controversia.
- Per i ricorsi soggetti al regime ratione temporis dell’art. 366-bis c.p.c., la mancanza del quesito di diritto o, per le censure motivazionali, della sintesi richiesta del fatto decisivo e controverso comporta l’inammissibilità del motivo o del ricorso incidentale.
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