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Sentenza

Sentenza del 06/02/2015 n. 2203 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia chiedeva il rimborso delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali versati per visure effettuate da Sistemia S.r.l., mandataria con rappresentanza del concessionario, che poteva a sua volta sostituire altri mandatari. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che, nel testo allora vigente, l’art. 47-bis del D.P.R. n. 602/1973 riconoscesse la gratuità delle visure solo ai concessionari, non ai loro incaricati. La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza n. 5/3/10 depositata il 15 gennaio 2010, aveva confermato il rigetto. In cassazione Equitalia ha dedotto, con tre motivi connessi, che il mandato con rappresentanza rendeva l’attività della mandataria direttamente imputabile al concessionario; che la modifica normativa del 2008 chiariva la disciplina previgente; e che non era pertinente il principio pubblicistico «delegatus non potest delegare», trattandosi di attività strumentale di natura privatistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato a una diversa sezione della CTR della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che, già prima della modifica del 2008, la gratuità delle visure spettava al concessionario quando queste fossero eseguite, in suo nome e per suo conto, da un mandatario con rappresentanza: gli effetti dell’attività del mandatario si imputano direttamente al mandante titolare dell’agevolazione. La modifica del 2008 è stata considerata interpretativa, non innovativa, su questo profilo. Il rinvio è necessario per ulteriori accertamenti, in particolare sulla richiesta di svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c.; tale domanda non è stata quindi decisa nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 47-bis, comma 1, nel testo previgente alla modifica del 2008

    già il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, anteriore alla sua modifica apportata nel 2008, legittimasse la richiesta del concessionario di rimborso delle somme versate per l'espletamento delle visure propedeutiche all'attività di riscossione coattiva dei tributi.

    La gratuità delle visure a favore del concessionario opera anche quando le attività siano materialmente svolte da un mandatario con rappresentanza, poiché giuridicamente l’attività è imputata al concessionario.

  • Codice civile, art. 1388

    in forza della previsione dell'art. 1388 c.c., nel mandato con rappresentanza, gli effetti dell'attività giuridica posta in essere dal mandatario, che non deve essere necessariamente di carattere negoziale, si riversano direttamente, per effetto della contemplatio domini, nella sfera giuridica del mandante.

    Nel mandato con rappresentanza, se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, gli effetti dell’attività si producono direttamente nella sfera del mandante. Il principio vale anche per l’attività tecnico-giuridica di acquisizione delle visure.

  • D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 83, comma 23-ter, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133

    la ricordata modifica normativa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 47 bis, in forza del D.L. n. 112 del 2008, art. 83, comma 23 ter, come convertito in L. n. 133 del 2008, che ha inserito l'espressa previsione della gratuità delle visure catastali e ipotecarie eseguite da soggetti incaricati dal concessionario, si pone per quanto qui rileva, circa la portata del mandato di rappresentanza agli effetti fiscali, come "disciplina di carattere, non innovativo, ma interpretativo, di per sè retroattiva, volta ad eliminare ogni possibile dubbio sulla portata del previgente testo normativo".

    La novella chiarisce, con efficacia interpretativa e retroattiva, che la disciplina previgente comprendeva le visure svolte da incaricati del concessionario nell’ambito di un mandato con rappresentanza.

  • Codice civile, art. 1224, secondo comma

    La norma è menzionata in relazione alla richiesta di svalutazione monetaria, ma la Corte non decide se essa spetti: dispone un rinvio per ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • Quando una norma riconosce un beneficio a un soggetto e questi agisce tramite un mandatario con rappresentanza, l’attività compiuta in suo nome e per suo conto può essere imputata direttamente al titolare del beneficio: non si tratta necessariamente di estendere l’agevolazione a un soggetto diverso.
  • La natura dell’attività svolta dal mandatario va valutata in concreto. In questo caso le visure erano attività tecnico-giuridiche strumentali alla riscossione coattiva, e il principio pubblicistico che vieta la delega non è stato ritenuto ostativo al mandato con rappresentanza.
  • Una modifica normativa che esplicita l’applicazione di una disciplina agli incaricati può essere interpretativa e retroattiva, se chiarisce il significato della norma precedente; la qualificazione dipende però dall’interpretazione accolta dal giudice e dal testo della novella.
  • L’accoglimento del ricorso in cassazione e la cassazione con rinvio non comportano necessariamente la liquidazione definitiva di tutte le somme richieste: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti residui e pronunciarsi sulle domande ancora non definite.

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