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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23479/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una fondazione che gestiva una struttura di assistenza riabilitativa accreditata, per il pagamento del corrispettivo di prestazioni rese in base a una convenzione con l'azienda sanitaria locale. L'azienda sanitaria propose opposizione, contestando la competenza territoriale e, nel merito, la debenza integrale della somma richiesta, richiamando gli esiti di verifiche ispettive regionali dalle quali risultava che la struttura non possedeva alcuni requisiti richiesti per l'applicazione delle tariffe più elevate e che il credito doveva essere ridotto a una somma inferiore. In appello la corte territoriale revocò il decreto ingiuntivo e riconobbe alla struttura solo l'importo di Euro 127.862,90, applicando altresì gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. La fondazione ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che era stata erroneamente posta a suo carico la prova dell'esatto adempimento, nonostante l'azienda sanitaria non avesse contestato l'esecuzione delle prestazioni ma solo asserite violazioni organizzative e contrattuali non provate; con il secondo dedusse omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, anche a voler condividere i rilievi ispettivi, avrebbe dovuto essere applicata la tariffa per prestazioni ad alta intensità assistenziale di fascia B e non quella ordinaria di fascia C, perché i requisiti richiesti sarebbero stati comunque presenti. La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, affermando che, quando il creditore agisce per il pagamento del corrispettivo, grava su di lui la prova del rispetto delle prescrizioni contrattuali, mentre il debitore che contesti l'esattezza dell'adempimento deve allegare e provare il fatto impeditivo o estintivo rappresentato dal mancato esatto adempimento; ha inoltre precisato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica inversione dell'onere probatorio e che le comunicazioni extraprocessuali tra le parti non liberano il creditore dalla prova del proprio diritto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché mirava, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito sull'interpretazione delle delibere regionali e sui requisiti delle fasce tariffarie, profilo non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei termini ristretti dell'art. 360, n. 5 c.p.c., qui non adeguatamente dedotti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della fondazione. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in una domanda di pagamento del corrispettivo per prestazioni sanitarie, spetta al creditore provare l'esatto adempimento delle condizioni contrattuali quando il debitore alleghi l'inesattezza della prestazione; ha inoltre escluso che la corrispondenza pregressa tra le parti potesse sostituire la prova processuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sull'interpretazione delle delibere regionali e sulla sussistenza dei requisiti tariffari, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura per violazione di tale norma è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola legale; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di pagamento del corrispettivo, il creditore deve provare il diritto azionato e, quando sia contestato l'esatto adempimento, l'onere di dimostrarlo resta a suo carico nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.

  • art. 1460 c.c.

    Il criterio di riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento si applica anche quando il debitore opponga l'eccezione di inadempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Le dichiarazioni contenute in atti extraprocessuali possono al più essere liberamente valutate dal giudice di merito, ma non esonerano la parte dall'onere probatorio né sostituiscono le allegazioni e contestazioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è consentito solo nei limiti rigorosi oggi vigenti; non è ammessa una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 8-ter ss.

    Per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN da parte di strutture private sono richiesti autorizzazione, accreditamento istituzionale e stipulazione del contratto con l'ASL.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    La Corte ha confermato l'applicabilità degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali al contratto tra struttura privata accreditata e ASL, qualificato come contratto a prestazioni corrispettive rientrante nella nozione di transazione commerciale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il creditore agisce per il pagamento del corrispettivo di prestazioni contrattuali e il debitore contesta l'esattezza dell'adempimento, il creditore deve provare il rispetto delle condizioni contrattuali poste a base del credito, mentre il debitore deve allegare e provare il fatto impeditivo o estintivo rappresentato dall'inesatto adempimento o dal mancato adempimento.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione automatica dell'onere della prova: l'opposto, pur assumendo formalmente il ruolo di convenuto, resta tenuto a provare il diritto azionato nel procedimento monitorio.
  • Le comunicazioni o interlocuzioni extraprocessuali tra le parti non sostituiscono la prova richiesta nel processo e possono incidere solo come elementi liberamente valutabili dal giudice di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge, non quando si contesti il modo in cui egli ha valutato il materiale probatorio nel suo prudente apprezzamento.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale: l'interpretazione di atti amministrativi o di clausole/regole tecniche che richieda un apprezzamento di fatto resta sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione effettivamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoProveInadempimentoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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