Sentenza del 18/10/2017 n. 24530 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato a P.T. di aver finanziato la società Much Money Finanziaria di P.O. e di aver omesso di dichiarare redditi di capitale pari a Lire 151.200.000 per l'anno d'imposta 1999. Gli eredi hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo, tra l'altro, l'illegittima valorizzazione di elementi deduttivi contenuti nell'atto conclusivo della verifica fiscale, la violazione del diritto di difesa per mancata conoscenza del processo verbale di constatazione, la violazione delle norme sui poteri di accertamento IVA e il vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la sezione dedicata ai fatti consisteva nella riproduzione integrale e sequenziale degli atti dei precedenti gradi di giudizio, anziché in un'esposizione sommaria, sintetica e selettiva dei fatti rilevanti. La Corte ha quindi confermato indirettamente l'esito favorevole all'Agenzia delle Entrate e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti della causa".
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in forma riassuntiva, selettiva e funzionale alla comprensione dei motivi. La mera riproduzione integrale degli atti dei precedenti gradi di giudizio non soddisfa tale requisito, perché trasferisce indebitamente alla Corte l'onere di ricostruire i fatti rilevanti.
Legge n. 212 del 2000
È stata invocata dai ricorrenti in relazione alle garanzie del contribuente e al diritto di difesa, ma la Corte non ha esaminato nel merito tali censure, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti.
Legge n. 241 del 1990
È stata richiamata dai ricorrenti per contestare la validità e la motivazione dell'attività amministrativa, ma le relative doglianze non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51, 52 e 54
Le disposizioni sono state richiamate in relazione ai poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma la Corte non ha valutato la fondatezza delle relative violazioni, poiché il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile fornire una ricostruzione autonoma, sintetica e selettiva dei fatti rilevanti; non è sufficiente allegare o riprodurre integralmente gli atti dei precedenti giudizi.
- L'inammissibilità per carenza dei requisiti formali del ricorso impedisce alla Corte di esaminare le contestazioni sostanziali, anche se potenzialmente fondate.
- Il ricorrente deve indicare chiaramente l'iter processuale, il contenuto essenziale delle decisioni impugnate e il collegamento tra i fatti e ciascun motivo di ricorso.
- La riproduzione integrale degli atti può essere utile come supporto documentale, ma non può sostituire la sintesi ragionata richiesta dall'art. 366 c.p.c.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali, senza che il giudice debba esaminare il merito delle censure.
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