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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 868 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Notificazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi di accertamento contestavano l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. L'Agenzia sosteneva che il contribuente, pur non essendo necessariamente colluso o direttamente beneficiario della frode, avesse agito con colpevole trascuratezza, omettendo i controlli esigibili da un imprenditore diligente. A sostegno venivano indicati la sistematicità e la durata dei rapporti con le società cartiere, l'elevata percentuale degli acquisti effettuati presso tali imprese, la consegna delle merci da parte di soggetti diversi dagli emittenti delle fatture e l'utilizzo del medesimo indirizzo per cedente e cessionario. Il contribuente contestava inoltre la validità delle notificazioni, l'indicazione dell'aggio di riscossione e la violazione del contraddittorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai recuperi di costi ai fini delle imposte dirette, IRAP e maggior contributo INPS, già parzialmente annullati dall'Agenzia in autotutela. Ha invece rigettato i ricorsi del contribuente nella parte riguardante il recupero dell'IVA per gli anni 2011 e 2012, ritenendo provata almeno una colpevole ignoranza o grave negligenza professionale incompatibile con la detrazione dell'imposta. Sono state respinte le eccezioni sulla notificazione, sull'aggio e sul contraddittorio, poiché l'atto aveva comunque raggiunto il proprio scopo e le ulteriori censure non risultavano fondate. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 29, comma 1, lett. f), D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010

    La disposizione riguarda gli oneri di riscossione, comprensivi dell'aggio. La Commissione ha ritenuto che tali oneri abbiano anche una funzione deterrente e non debbano essere parametrati esclusivamente alla materiale attività di notificazione o cartellazione.

  • Artt. 3 e 53 della Costituzione

    Sono stati invocati dal contribuente per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'aggio, ritenuto sproporzionato e afflittivo. La Commissione ha escluso la manifesta infondatezza della questione.

  • Principio del raggiungimento dello scopo dell'atto

    Un'irregolarità della notificazione, anche se sussistente, non determina l'invalidità dell'atto quando la notificazione ha consentito al destinatario di conoscerlo e di difendersi tempestivamente. Nel caso concreto, la notifica è stata ritenuta riferibile all'Agenzia e comunque idonea a raggiungere il proprio scopo.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 12961 del 24 maggio 2013

    È stata richiamata a sostegno della rilevanza della condotta complessiva del contribuente e della necessità di valutare gli elementi sintomatici della consapevolezza o della colpevole ignoranza del coinvolgimento in operazioni fraudolente.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 10929 del 27 maggio 2015

    La pronuncia distingue tra collusione o piena consapevolezza della frode e mera colpevole negligenza. La Commissione ha ritenuto il precedente non favorevole al contribuente, poiché anche la consapevolezza colposa può giustificare il diniego della detrazione IVA.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto tributario non è necessariamente invalida per ogni irregolarità formale: se il destinatario ha effettivamente ricevuto l'atto e ha potuto contestarlo, opera in genere il principio del raggiungimento dello scopo.
  • In materia di frodi IVA, il contribuente può perdere il diritto alla detrazione non solo quando è provata la sua partecipazione consapevole alla frode, ma anche quando gli elementi disponibili dimostrano che avrebbe dovuto riconoscerla usando l'ordinaria diligenza professionale.
  • Rapporti commerciali prolungati e rilevanti con società cartiere, documentazione incoerente, consegne effettuate da soggetti diversi dagli emittenti delle fatture e coincidenze anomale negli indirizzi sono indizi che impongono controlli rafforzati.
  • L'assenza di un vantaggio economico diretto per il contribuente non esclude automaticamente l'indetraibilità dell'IVA, se la sua condotta negligente ha consentito o agevolato il meccanismo fraudolento.
  • L'annullamento parziale degli avvisi in autotutela può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese eliminate, senza impedire al giudice di esaminare e decidere le residue contestazioni IVA.
  • La mancata indicazione dettagliata dell'aggio non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: occorre dimostrare una concreta incidenza dell'omissione sul diritto di difesa o sulla corretta determinazione della pretesa.

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