Sentenza del 18/10/2017 n. 868 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi di accertamento contestavano l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. L'Agenzia sosteneva che il contribuente, pur non essendo necessariamente colluso o direttamente beneficiario della frode, avesse agito con colpevole trascuratezza, omettendo i controlli esigibili da un imprenditore diligente. A sostegno venivano indicati la sistematicità e la durata dei rapporti con le società cartiere, l'elevata percentuale degli acquisti effettuati presso tali imprese, la consegna delle merci da parte di soggetti diversi dagli emittenti delle fatture e l'utilizzo del medesimo indirizzo per cedente e cessionario. Il contribuente contestava inoltre la validità delle notificazioni, l'indicazione dell'aggio di riscossione e la violazione del contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai recuperi di costi ai fini delle imposte dirette, IRAP e maggior contributo INPS, già parzialmente annullati dall'Agenzia in autotutela. Ha invece rigettato i ricorsi del contribuente nella parte riguardante il recupero dell'IVA per gli anni 2011 e 2012, ritenendo provata almeno una colpevole ignoranza o grave negligenza professionale incompatibile con la detrazione dell'imposta. Sono state respinte le eccezioni sulla notificazione, sull'aggio e sul contraddittorio, poiché l'atto aveva comunque raggiunto il proprio scopo e le ulteriori censure non risultavano fondate. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 29, comma 1, lett. f), D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010
La disposizione riguarda gli oneri di riscossione, comprensivi dell'aggio. La Commissione ha ritenuto che tali oneri abbiano anche una funzione deterrente e non debbano essere parametrati esclusivamente alla materiale attività di notificazione o cartellazione.
Artt. 3 e 53 della Costituzione
Sono stati invocati dal contribuente per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'aggio, ritenuto sproporzionato e afflittivo. La Commissione ha escluso la manifesta infondatezza della questione.
Principio del raggiungimento dello scopo dell'atto
Un'irregolarità della notificazione, anche se sussistente, non determina l'invalidità dell'atto quando la notificazione ha consentito al destinatario di conoscerlo e di difendersi tempestivamente. Nel caso concreto, la notifica è stata ritenuta riferibile all'Agenzia e comunque idonea a raggiungere il proprio scopo.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 12961 del 24 maggio 2013
È stata richiamata a sostegno della rilevanza della condotta complessiva del contribuente e della necessità di valutare gli elementi sintomatici della consapevolezza o della colpevole ignoranza del coinvolgimento in operazioni fraudolente.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 10929 del 27 maggio 2015
La pronuncia distingue tra collusione o piena consapevolezza della frode e mera colpevole negligenza. La Commissione ha ritenuto il precedente non favorevole al contribuente, poiché anche la consapevolezza colposa può giustificare il diniego della detrazione IVA.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario non è necessariamente invalida per ogni irregolarità formale: se il destinatario ha effettivamente ricevuto l'atto e ha potuto contestarlo, opera in genere il principio del raggiungimento dello scopo.
- In materia di frodi IVA, il contribuente può perdere il diritto alla detrazione non solo quando è provata la sua partecipazione consapevole alla frode, ma anche quando gli elementi disponibili dimostrano che avrebbe dovuto riconoscerla usando l'ordinaria diligenza professionale.
- Rapporti commerciali prolungati e rilevanti con società cartiere, documentazione incoerente, consegne effettuate da soggetti diversi dagli emittenti delle fatture e coincidenze anomale negli indirizzi sono indizi che impongono controlli rafforzati.
- L'assenza di un vantaggio economico diretto per il contribuente non esclude automaticamente l'indetraibilità dell'IVA, se la sua condotta negligente ha consentito o agevolato il meccanismo fraudolento.
- L'annullamento parziale degli avvisi in autotutela può determinare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle pretese eliminate, senza impedire al giudice di esaminare e decidere le residue contestazioni IVA.
- La mancata indicazione dettagliata dell'aggio non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto: occorre dimostrare una concreta incidenza dell'omissione sul diritto di difesa o sulla corretta determinazione della pretesa.
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