Sentenza del 18/10/2017 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Agevolazione ICI - Enti non commerciali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Chiesa Parrocchiale ha impugnato l'accertamento ICI relativo al 2007, sostenendo che l'immobile adibito a scuola dell'infanzia fosse esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992, poiché posseduto da un ente non commerciale e destinato esclusivamente a finalità assistenziali, educative e sociali non commerciali. Ha inoltre impugnato l'ingiunzione relativa agli anni 2006 e 2007, contestando l'erronea affermazione del Comune secondo cui gli avvisi di accertamento non sarebbero stati impugnati.
La decisione
La Commissione ha confermato la decisione di primo grado, riconoscendo l'agevolazione ICI. Ha ritenuto sussistenti sia il requisito soggettivo, poiché la parrocchia rientra tra gli enti non commerciali, sia quello oggettivo, poiché l'attività della scuola dell'infanzia, svolta senza finalità commerciali e per offrire un servizio sociale, rientra tra le attività agevolate. La presenza di un codice fiscale distinto e di una separazione contabile è stata considerata irrilevante, essendo la scuola riconducibile alla stessa parrocchia sotto il profilo gestionale e organizzativo. È stata inoltre annullata l'ingiunzione, perché fondata sull'erroneo presupposto della mancata impugnazione degli accertamenti. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Art. 73, comma 1, lett. c), TUIR
Enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
La disposizione è stata utilizzata per qualificare la parrocchia come ente non commerciale e per riconoscere l'agevolazione sugli immobili posseduti e destinati alle finalità previste dalla normativa.
Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. 504/1992
Prevede l'esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose, quando ricorrono i requisiti richiesti.
Art. 7, comma 2-bis, D.L. 203/2005
La Commissione lo ha interpretato nel senso che l'esenzione può operare anche quando l'attività non abbia natura esclusivamente commerciale, valorizzando la destinazione sociale e non lucrativa dell'attività svolta.
Legge 62/2000
È stata richiamata come conferma del trattamento fiscale riservato agli enti non commerciali per le scuole paritarie senza fini di lucro.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione ICI sugli immobili destinati ad attività istituzionali occorre dimostrare sia il requisito soggettivo dell'ente non commerciale sia il concreto utilizzo dell'immobile per una delle finalità agevolate.
- La natura non commerciale non dipende esclusivamente dalla denominazione dell'ente o dall'esistenza di un codice fiscale distinto, ma dalla sua effettiva struttura, dalle finalità statutarie, dalle modalità di gestione e dall'assenza di una prevalente finalità lucrativa.
- Le attività educative, assistenziali e sociali possono essere considerate non commerciali quando sono svolte senza scopo di lucro e nell'interesse della collettività, anche se l'ente sostiene costi o riceve entrate.
- La separazione contabile o organizzativa di una specifica attività non comporta necessariamente la separazione soggettiva dall'ente proprietario, se statuto, regolamenti e gestione dimostrano che l'attività resta riferibile al medesimo ente.
- L'ente che invoca l'esenzione deve fornire una prova concreta della destinazione dell'immobile e delle modalità non commerciali dell'attività; non è sufficiente il solo richiamo alla natura religiosa o non lucrativa dell'ente.
- Un'ingiunzione fiscale è illegittima se si fonda su un presupposto di fatto errato, come l'asserita mancata impugnazione di avvisi che risultino invece tempestivamente contestati.
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