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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Riscossione - credito IVA - compensazione orizzontale - limite massimo utilizzabile - legittimità - sussiste - equivalenza dell'eccedenza ad omesso versamento - sussiste - sanzione per omesso versamento - legittimità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno d'imposta 2010, l'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti fiscali per complessivi euro 1.017.238,39, oltre il limite annuale di euro 516.456,90 previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, in relazione all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. La contribuente sosteneva che i crediti, in particolare quelli IVA, erano effettivamente esistenti e non potevano essere sottoposti al limite, richiamando la normativa europea e il rischio che, a causa del fallimento, il differimento del recupero determinasse la perdita definitiva del credito.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'avviso, ritenendo non contingentabili i crediti IVA. In appello, il Collegio ha riformato la decisione: il limite annuale di compensazione è stato ritenuto invalicabile anche per la compensazione di crediti IVA con debiti tributari diversi. Il credito eccedente, pur esistente, non poteva essere utilizzato nell'anno 2010 e avrebbe dovuto essere chiesto a rimborso o utilizzato in un periodo successivo. L'eccedenza compensata è stata quindi equiparata a un omesso versamento, con legittimità del recupero dell'imposta e della sanzione prevista per omesso versamento. Il ricorso è stato rigettato, l'avviso di accertamento confermato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

    compensazione di crediti e debiti tributari

    Disciplina la compensazione dei tributi e dei contributi, inclusa quella orizzontale tra imposte diverse e/o contributi previdenziali. Il suo esercizio deve tuttavia rispettare i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa speciale.

  • Art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    limite massimo del credito utilizzabile in compensazione pari ad euro 516.456,90

    Introduce un limite annuale invalicabile alla compensazione dei crediti fiscali, applicabile anche ai crediti IVA utilizzati per compensare debiti tributari diversi. La parte eccedente non è perduta, ma non può essere utilizzata nell'anno del superamento.

  • Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

    La compensazione effettuata oltre il limite consentito equivale, per la parte eccedente, al mancato versamento del tributo alla scadenza e può essere sanzionata ai sensi della norma.

  • Art. 183, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

    recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole

    La normativa europea non impedisce agli Stati membri di fissare un limite alla compensazione del credito IVA, purché il contribuente conservi la possibilità effettiva di recuperare integralmente il credito entro un termine ragionevole.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE 16 marzo 2017, causa C-211/16

    Ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che limita la compensazione dei debiti tributari con crediti IVA, a condizione che sia garantito il recupero integrale del credito.

  • Cassazione, sentenze n. 4616 del 30 settembre 2016 e n. 8101 del 29 marzo 2017

    Affermano che il limite previsto dall'art. 34 della legge n. 388 del 2000 costituisce un limite annuale invalicabile alla compensazione dei crediti fiscali.

  • Cassazione, sentenza n. 18080 del 2017

    il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributo

    Conferma che l'utilizzo di crediti oltre il limite massimo determina un omesso versamento sanzionabile, anche quando il credito utilizzato sia realmente esistente.

  • Cassazione, sentenza n. 24254 del 2015

    In caso di impresa fallita, si presume, salvo prova contraria, che la documentazione amministrativa e il processo verbale già notificato al fallito siano pervenuti nella disponibilità del curatore; non è quindi necessariamente indispensabile allegare nuovamente il verbale all'atto impositivo.

Massime di principio

  • L'esistenza effettiva del credito fiscale non rende automaticamente legittima la sua compensazione: occorre verificare anche i limiti quantitativi e temporali previsti dalla legge.
  • Il limite annuale alla compensazione opera anche in caso di compensazione orizzontale tra crediti IVA e debiti relativi ad altre imposte o contributi.
  • La parte di credito utilizzata oltre il limite non estingue validamente il debito tributario; il contribuente resta obbligato a versare la somma eccedente e può essere sanzionato per omesso versamento.
  • Quando il credito eccede il limite compensabile, il contribuente deve utilizzare gli strumenti consentiti, come la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione in un periodo successivo.
  • La disciplina nazionale sul limite è compatibile con il diritto UE purché non elimini definitivamente il credito IVA e consenta il suo recupero integrale entro un termine ragionevole.
  • L'assenza di un danno erariale definitivo non esclude il recupero dell'imposta né l'applicazione della sanzione, perché il mancato rispetto del limite comporta comunque l'inosservanza della scadenza di pagamento.
  • Il fallimento del contribuente non consente, di per sé, di superare i limiti legali alla compensazione né di trasformare una compensazione irregolare in una compensazione valida.

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