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Sentenza

Sentenza del 18/10/2017 n. 1466 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Reddito d'impresa - Accordi di cost-sharing - Obbligo di documentazione analitica dei costi. Art. 109 TUIR

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata, poiché il contribuente non ha assolto l'onere di provare in modo analitico l'esistenza e l'inerenza dei costi infragruppo. La mera partecipazione a un accordo di cost-sharing o la produzione di documentazione generica non è sufficiente a dimostrare la deducibilità delle somme addebitate.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini del reddito d'impresa, di costi infragruppo sostenuti dal contribuente. In particolare, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare, mediante documentazione analitica e idonea, sia l'effettiva esistenza dei costi sia la loro inerenza all'attività d'impresa. In applicazione del principio di vicinanza della prova, tale onere grava sul contribuente, che dispone della documentazione relativa ai servizi ricevuti, ai criteri di ripartizione e ai costi addebitati nell'ambito dell'accordo di cost-sharing.

Norme richiamate

  • Art. 109 TUIR

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

    La deducibilità dei costi richiede che siano effettivamente sostenuti, documentati e inerenti all'attività d'impresa. Per i costi infragruppo, l'accordo contrattuale non dimostra da solo tali requisiti: occorre provare analiticamente i servizi ricevuti, i costi effettivi e il criterio di ripartizione.

  • Principio di vicinanza della prova

    L'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi infragruppo grava sul contribuente, in quanto è il soggetto che dispone più direttamente della documentazione contabile e contrattuale relativa alle operazioni.

Massime di principio

  • Nei rapporti infragruppo, la deducibilità dei costi non deriva automaticamente dall'esistenza di un contratto di cost-sharing o dall'emissione di una fattura.
  • Il contribuente deve conservare e produrre una documentazione analitica che dimostri quali servizi siano stati effettivamente ricevuti, in quale misura abbiano beneficiato l'impresa e come siano stati calcolati gli importi addebitati.
  • I criteri di ripartizione dei costi devono essere ragionevoli, coerenti e verificabili; addebiti forfettari o privi di collegamento con l'effettivo beneficio ricevuto possono essere disconosciuti.
  • In caso di contestazione fiscale, spetta ordinariamente al contribuente provare sia l'effettività della spesa sia la sua inerenza, non essendo sufficiente una prova meramente formale o generica.
  • Per ridurre il rischio di indeducibilità è opportuno predisporre accordi dettagliati, rendicontazioni periodiche, fatture analitiche, evidenze dei servizi prestati e documentazione del criterio utilizzato per la ripartizione.

Testo integrale

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