Sentenza del 18/10/2017 n. 870 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Verifiche fiscali - Diritti e garanzie del contribuente - Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati - Fondamento - Ammissibilità - Tributi non armonizzati - Fondamento - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell’atto impositivo adottato senza previo contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che il contribuente dovesse essere necessariamente ascoltato prima della conclusione della verifica fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha stabilito che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per i tributi armonizzati, in ragione della disciplina dell’Unione europea. Per i tributi non armonizzati, invece, non esiste un obbligo generale di contraddittorio in assenza di una specifica norma nazionale che lo preveda. Pertanto, salvo diverse disposizioni applicabili al caso concreto, l’atto impositivo adottato senza contraddittorio deve considerarsi valido.
Norme richiamate
Disciplina dell’Unione europea in materia di tributi armonizzati
La disciplina europea impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale nei procedimenti relativi a tributi armonizzati, consentendo al contribuente di esprimere le proprie osservazioni prima dell’adozione dell’atto lesivo.
Principio di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale
Il principio opera automaticamente per i tributi armonizzati, mentre non si applica in via generale ai tributi non armonizzati, salvo una specifica previsione normativa nazionale.
Massime di principio
- Prima di valutare la violazione del contraddittorio, occorre individuare la natura del tributo: armonizzato oppure non armonizzato.
- Per i tributi armonizzati, l’assenza del contraddittorio può determinare l’illegittimità dell’atto, secondo i principi del diritto dell’Unione europea.
- Per i tributi non armonizzati, l’atto adottato senza contraddittorio non è automaticamente illegittimo: è necessario verificare l’esistenza di una specifica norma nazionale che imponga l’interlocuzione preventiva.
- La mera mancata partecipazione del contribuente al procedimento non comporta quindi, in ogni caso, l’annullamento dell’accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 868 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1028 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1466 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1467 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 ott 2017Sentenza del 18/10/2017 n. 1481 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →