Cassazione Civile, Ordinanza n. 27396/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una cartella esattoriale relativa a contributi e somme aggiuntive dovuti per il periodo luglio 2004-marzo 2005, in relazione a lavoratori impiegati nell’ambito di un appalto affidato dalla società ricorrente a un’altra società. Il Tribunale di Vicenza aveva riconosciuto l’irregolarità dell’appalto, ma non la debenza delle somme aggiuntive; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 18 gennaio 2021, ha rigettato l’appello della società, accolto quello dell’INPS e dichiarato dovute anche le somme aggiuntive, condannando la società alle spese dei due gradi. La società ha proposto sette motivi di ricorso. I primi quattro contestavano, sotto i profili della violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, oltre che del vizio motivazionale, la valutazione delle prove sulla non genuinità dell’appalto. In particolare, la società censurava l’uso di elementi relativi a un accertamento del 2008 e a lavoratori impiegati da un diverso appaltatore, l’asserita identità delle modalità di lavoro tra periodi e società differenti, il rilievo dato alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e la mancata considerazione delle note di addebito e di una sentenza penale assolutoria. Il quinto motivo sosteneva che l’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003 riservasse al lavoratore somministrato l’azione volta a far dichiarare la costituzione del rapporto con l’utilizzatore, escludendo l’iniziativa dell’ente previdenziale. Il sesto motivo contestava la ritenuta carenza di allegazione e prova circa l’effetto liberatorio dei versamenti contributivi eseguiti dall’appaltatore, lamentando anche il mancato svolgimento di attività istruttoria e la mancata esecuzione di un ordine di esibizione. Il settimo motivo deduceva che la società aveva contestato in sede amministrativa gli esiti ispettivi e che la pendenza del relativo procedimento impedisse o condizionasse la riscossione mediante ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi quattro motivi sono stati dichiarati inammissibili: le censure sul vizio motivazionale erano precluse dalla doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra le decisioni di primo e secondo grado; inoltre, i motivi cumulavano vizi eterogenei e miravano in prevalenza a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la violazione di legge richiede una contestazione dell’interpretazione della norma, mentre la critica alla ricostruzione dei fatti e all’apprezzamento delle risultanze istruttorie attiene al giudizio di merito; nel caso concreto non ricorrevano neppure i ristretti presupposti per denunciare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c. È stata inoltre esclusa la censura relativa alla sentenza penale, perché riguardava un’altra società, e chiarito che la Corte d’appello non aveva attribuito al verbale ispettivo valore di prova piena, ma aveva valutato le dichiarazioni in esso riportate. Il quinto motivo è stato rigettato: la limitazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003, relativa alla legittimazione del lavoratore a far dichiarare la costituzione del rapporto, non impedisce agli enti previdenziali di agire contro l’effettivo utilizzatore per accertare le obbligazioni contributive. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava censure diverse e, soprattutto, non attaccava la ratio decidendi della sentenza d’appello: la società non aveva allegato in modo specifico i presupposti per attribuire ai versamenti dell’appaltatore effetto liberatorio, né la corrispondenza tra i contributi versati e le effettive prestazioni lavorative. Il settimo motivo è stato rigettato: la pendenza di un’opposizione amministrativa all’accertamento ispettivo non impedisce all’ente previdenziale di iscrivere a ruolo e riscuotere i contributi, né la mancata decisione amministrativa equivale ad accoglimento tacito dell’opposizione. L’INPS è stato dichiarato estraneo alla controversia e non vi è stata statuizione sulle spese nei suoi confronti; il ricorso era stato notificato al solo fine di integrare il contraddittorio. La ricorrente è stata condannata a pagare all’INPS le spese di cassazione, liquidate in euro 8.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
sono precluse le censure, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. in presenza di una pronuncia cd. doppia conforme, che ricorre, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio), quando le due statuizioni siano fondate – come risulta nel caso in esame – sul medesimo iter logico argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa
La censura di omesso esame di un fatto decisivo è preclusa quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter argomentativo rispetto ai fatti principali e il ricorrente non dimostri la diversità delle rispettive ragioni di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; diversamente, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
Il motivo di violazione di legge deve investire l’interpretazione della fattispecie normativa astratta; non è idoneo a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove.
la violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. potrebbe, in ipotesi, essere denunciata in questa sede di legittimità, ma nei ristretti limiti segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020 e successiva giurisprudenza conforme.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione soltanto nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o prove d’ufficio fuori dai limiti legali, e non per ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
risulta evidente che il mezzo non rispetti detti confini, essendo stata prospettata solo l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito e non l’avere quest’ultimo, per esempio, posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. non può consistere nella mera critica all’apprezzamento delle prove; è ammissibile nei casi di errata qualificazione di una prova legale o di attribuzione di valore legale a elementi soggetti a libero apprezzamento.
la violazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. potrebbe, in ipotesi, essere denunciata in questa sede di legittimità, ma nei ristretti limiti segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020 e successiva giurisprudenza conforme.
La decisione precisa che l’errata valutazione dell’esito delle prove non integra di per sé violazione dell’onere della prova. La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la norma.
art. 29 del d.lgs. n. 276/2003
Nel complesso, con i primi quattro motivi del ricorso, la parte si duole sostanzialmente della circostanza che la sentenza impugnata, in ritenuta violazione delle norme di volta in volta indicate in rubrica, avrebbe concluso per la non genuinità dei contratti di appalto tra la 2 M s.n.c. e la società Montavar, ponendo a fondamento della decisione prove inesistenti di tali indici e presupposti, così incorrendo nelle violazioni di legge denunciate.
La Corte non accoglie una censura interpretativa relativa all’art. 29, poiché le doglianze deducevano, nella sostanza, l’inadeguatezza delle prove utilizzate per accertare la non genuinità dell’appalto, questione di valutazione del fatto riservata al giudice di merito.
art. 27 del d.lgs. n. 276/2003
in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), secondo cui legittimato a far valere l'illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest'ultimo
La legittimazione esclusiva del lavoratore a chiedere la costituzione del rapporto nei casi previsti dalla norma non esclude l’azione degli enti previdenziali o assicurativi contro l’effettivo utilizzatore per l’accertamento dei relativi obblighi contributivi.
art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276/2003
in caso di somministrazione irregolare, la previsione di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), secondo cui legittimato a far valere l'illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato, non preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell'effettivo utilizzatore della manodopera, per l'accertamento della sussistenza dei presupposti delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest'ultimo
La pronuncia menziona la norma nel ricostruire la tesi della ricorrente, ma fonda la soluzione sulla regola relativa alla legittimazione degli enti previdenziali espressa con riferimento all’art. 27; non enuncia una distinta interpretazione del comma 3-bis.
artt. 420, quinto comma, 421, secondo comma, e 437 c.p.c.
La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che «pura astrattamente rilevanti, non possono essere esaminate, inoltre, le considerazioni circa i versamenti contributivi effettuati dallo pseudo-appaltatore.. trattandosi di fatto impeditivo dell’esercizio della pretesa contributiva, era la parte che l’aveva dedotto a doversi onerare della prova relativa. La difesa si è limitata ad una generica deduzione circa l’effetto liberatorio a seguito del versamento della contribuzione, quindi con una rappresentazione meramente formale della conformità alle effettive prestazioni lavorative, ma di tale corrispondenza non vi è allegazione. Risulta carente in definitiva una completa allegazione…».
Il motivo richiamava i poteri istruttori e le regole del rito del lavoro, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio decidendi, basata sulla carenza di allegazione del fatto impeditivo; non viene formulata una distinta interpretazione degli articoli processuali indicati.
art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46/1999
in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione.
La riscossione dei contributi, premi e somme aggiuntive avviene mediante iscrizione a ruolo; la disciplina esclude l’applicazione della procedura della legge n. 689/1981 e non richiede atti prodromici per la validità della riscossione.
in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione.
L’iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali deve avvenire entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 46/1999.
in tema di omissioni contributive, l'art. 24, primo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo, da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione.
La procedura prevista dalla legge n. 689/1981 non si applica alla riscossione dei contributi e premi previdenziali disciplinata dall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999.
art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999
Ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile.
Quando la cartella segue un accertamento già impugnato in giudizio, la parte non ha interesse concreto e attuale a contestare l’iscrizione a ruolo per l’assenza di un provvedimento giudiziale esecutivo, se non deduce che la cartella sia stata azionata esecutivamente e la decisione richiesta non potrebbe procurarle un risultato giuridicamente apprezzabile.
Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore del controricorrente I.N.P.S. come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022).
Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti, la parte ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione
Il mancato esame di singoli elementi probatori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve contestare l’interpretazione della fattispecie normativa astratta; la critica alla valutazione delle prove e alla ricostruzione della fattispecie concreta appartiene al giudizio di merito e non è convertibile in violazione di legge.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione soltanto nei casi in cui siano stati oltrepassati i limiti legali di acquisizione o valutazione della prova; non consente di ottenere una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte diversa da quella cui spetta secondo la legge; non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia ritenuto erroneamente assolto l’onere sulla base delle prove acquisite.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo quanto ai fatti principali, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso dalla doppia conforme, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.
- I verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti o da essi compiuti; le dichiarazioni rese agli ispettori sono liberamente apprezzabili dal giudice, che può attribuire loro rilievo anche significativo alla luce del complesso delle risultanze istruttorie e con adeguata motivazione.
- La legittimazione del lavoratore somministrato a chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore non impedisce agli enti previdenziali o assicurativi di agire contro l’effettivo utilizzatore per accertare l’esistenza delle obbligazioni contributive a suo carico.
- Chi invoca l’effetto liberatorio dei contributi versati dall’appaltatore deve allegare e provare i presupposti del fatto impeditivo, inclusa la corrispondenza tra i versamenti e le effettive prestazioni lavorative; una deduzione generica non è sufficiente.
- La pendenza di un’opposizione amministrativa contro l’accertamento ispettivo non impedisce all’ente previdenziale di procedere all’iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, e il silenzio dell’organo competente non equivale ad accoglimento tacito dell’opposizione.
- Quando una cartella consegue a un accertamento già impugnato in sede giudiziale, la contestazione dell’iscrizione a ruolo per assenza di un provvedimento giudiziale esecutivo richiede un interesse concreto e attuale; tale interesse manca se non è dedotta l’esecuzione della cartella e la pronuncia richiesta non può produrre un risultato giuridicamente apprezzabile.
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