Cassazione Civile, Ordinanza n. 08676/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce dalla partecipazione di una candidata a un concorso per 80 posti di commissario della Polizia di Stato. La commissione medica ministeriale l'ha giudicata inidonea per carenza dei requisiti psico-fisici, in particolare per la presenza di un tatuaggio in zona del corpo non coperta dall'uniforme. La candidata ha sostenuto che non si trattasse di un tatuaggio rilevante, ma di un residuo cicatriziale già in avanzata rimozione e comunque non visibile con l'uniforme, soprattutto considerando la diversa foggia dell'abbigliamento femminile. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo necessario un esame concreto della visibilità e della situazione specifica. Il Consiglio di Stato, in appello, ha invece riformato la decisione, valorizzando il dato che i requisiti dovevano sussistere alla data della selezione e ritenendo che il tatuaggio residuo fosse ancora percepibile e collocato in area non coperta dall'uniforme; ha inoltre escluso rilievo alle calze. La candidata ha poi proposto revocazione per errore di fatto, deducendo la mancata considerazione della non visibilità del tatuaggio e la decisione fondata solo in astratto su precedenti. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo insussistente l'errore revocatorio. Con il ricorso per cassazione ha quindi dedotto due motivi: (1) eccesso di potere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato sconfinato nel potere dell'amministrazione dettando, di fatto, una regola sulla composizione dell'uniforme e sostituendo la propria valutazione a quella amministrativa; (2) rifiuto di giurisdizione e violazione di norme costituzionali, convenzionali, eurounitarie e processuali, per avere il Consiglio di Stato negato un sindacato pieno sull'atto di inidoneità, non considerato la perizia di parte e non disposto verificazione, rendendo di fatto impossibile una difesa effettiva e discriminando l'accesso al lavoro. Le Sezioni Unite hanno però ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che le censure colpivano in realtà la precedente decisione di merito o comunque il cattivo esercizio della giurisdizione, non un vero difetto di giurisdizione nella pronuncia resa sulla revocazione. Hanno anche rilevato che la questione sulla visibilità del tatuaggio era già stata oggetto di valutazione nel giudizio di appello e che la motivazione ulteriore sulla perizia e sulla verificazione era, comunque, ad abundantiam e non censurabile in questa sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nei ricorsi avverso sentenze del Consiglio di Stato rese su revocazione, il sindacato delle Sezioni Unite è limitato ai soli vizi attinenti alla giurisdizione sulla decisione relativa alla revocazione, non potendosi rimettere in discussione la precedente sentenza di merito. Nel caso concreto, i motivi miravano in sostanza a contestare la sentenza di appello del Consiglio di Stato e, comunque, denunciavano un cattivo esercizio della giurisdizione, non un rifiuto o uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. La Corte ha inoltre precisato che la motivazione concernente la perizia di parte e la verificazione era svolta ad abundantiam e non era quindi idonea a fondare il ricorso. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero si era solo costituito ai fini dell'eventuale discussione orale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.m. n. 198 del 2003
La disposizione è letta nel senso che i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme possono integrare causa di inidoneità al servizio; la Corte richiama tale interpretazione solo per escludere che, nella specie, vi fosse uno sconfinamento giurisdizionale del Consiglio di Stato.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 111 Cost.
Viene richiamato per delimitare il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, distinguendoli dagli errores in iudicando o in procedendo.
artt. 24, 103, 113 e 117 Cost.
Sono invocati dalla ricorrente a sostegno della doglianza di diniego di tutela giurisdizionale e di violazione dei principi di effettività e non discriminazione.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati dalla ricorrente in chiave di tutela giurisdizionale effettiva; la Corte non li reputa idonei a trasformare in vizio di giurisdizione il dedotto cattivo esercizio del potere giurisdizionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla ricorrente per affermare il diritto a un ricorso effettivo; la Corte ribadisce che l'ordinamento assicura comunque accesso a un giudice indipendente e precostituito, senza ampliare il perimetro del sindacato delle Sezioni Unite.
Richiamati dalla ricorrente tra le norme che avrebbero imposto un sindacato pieno sul provvedimento amministrativo e sull'istruttoria.
Richiamato dalla ricorrente sul versante della parità di trattamento e delle pari opportunità.
direttiva 2000/78/CE
Invocata dalla ricorrente in relazione al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro.
art. 267 TFUE
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle questioni eurounitarie prospettate.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà applicazione per l'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su revocazione, le Sezioni Unite possono sindacare solo l'eventuale vizio di giurisdizione relativo alla decisione sulla revocazione, non anche la precedente sentenza di merito che viene solo indirettamente richiamata.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la censura che, sotto l'etichetta del difetto di giurisdizione, miri in realtà a contestare l'interpretazione delle norme sostanziali o processuali compiuta dal giudice speciale: si tratta di errori interni, non di violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
- L'errore revocatorio è configurabile solo quando vi sia un abbaglio dei sensi su un fatto materiale non controverso e non valutato dal giudice; se il fatto è stato oggetto di dibattito e di apprezzamento nella sentenza, la doglianza attiene al merito e non è deducibile come errore di fatto.
- Non è censurabile come vizio di giurisdizione la motivazione della sentenza di revocazione che si limiti a constatare l'insussistenza dei presupposti per la revocazione o che sviluppi argomentazioni ulteriori ad abundantiam, perché queste non costituiscono la ratio decidendi.
- La dedotta impossibilità di ottenere un sindacato pieno sull'atto amministrativo, o di utilizzare perizie e verificazione in un certo momento processuale, se dipende dall'applicazione delle regole del processo e dalla valutazione del giudice sulla prova, non si traduce di per sé in rifiuto di giurisdizione.
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