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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25904/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società aveva comunicato all'Ufficio doganale di aver cessato l'attività nella provincia di Monza e Brianza e di avere maturato un credito derivante dal meccanismo di conguaglio delle accise; successivamente chiedeva di poter utilizzare il credito residuo in compensazione su altra provincia. L'Ufficio, ritenendo parte del credito decaduto per decorso del termine biennale di cui all'art. 14 TUA, riconosceva solo una quota minore del credito e negava il resto. La contribuente impugnava il provvedimento deducendo, tra l'altro, violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente per asserita mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, nonché violazione dell'art. 14 TUA, sostenendo che il credito riportato nelle dichiarazioni successive e/o trasferito contabilmente ad altra posizione non fosse soggetto a decadenza prima della chiusura del rapporto d'imposta. La CTR respingeva l'appello ritenendo decorso il termine decadenziale dalla dichiarazione annuale e sufficiente il contraddittorio svolto. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi: omessa pronuncia sull'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione dell'art. 14, comma 2, TUA, perché il credito da accise, se correttamente riportato o trasferito, non sarebbe soggetto a decadenza e il termine per il rimborso decorrerebbe solo dalla chiusura del rapporto tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la CTR avesse implicitamente esaminato la questione del contraddittorio e che, in ogni caso, non vi fosse stata una violazione invalidante dell'art. 12, comma 7, poiché il procedimento non risultava essere stato svolto con accessi, ispezioni o verifiche in loco e, inoltre, la contribuente non aveva allegato specifiche difese che avrebbe potuto spendere utilmente né un diverso esito del procedimento. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di accise sui prodotti energetici, il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in decadenza se regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive e che il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, momento di definitivo consolidamento del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di merito applichi tali principi e verifichi in fatto se il credito sia stato effettivamente riportato o traslato con continuità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è esclusa quando la motivazione della sentenza di merito dia conto della questione prospettata, configurandosi in tal caso una pronuncia implicita di rigetto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri di impugnazione richiamati per denunciare rispettivamente violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale è collegato alle verifiche effettuate con accesso nei locali del contribuente; quando il PVC è stato redatto, il contraddittorio è assicurato dallo spatium deliberandi prima dell'atto impositivo. La sua violazione non determina invalidità se il contribuente non indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro possibile incidenza sul procedimento.

  • art. 10-bis L. 241/1990

    La comunicazione di cui all'art. 10-bis è stata considerata idonea a offrire un'effettiva possibilità di controdedurre, rilevante ai fini della valutazione del contraddittorio procedimentale.

  • art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    Il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, quando il credito si consolida definitivamente; non opera sul credito regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive nel corso del rapporto.

  • art. 14, comma 4, D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    È richiamato per il rimborso del credito alla chiusura del rapporto e, per il trasferimento contabile, quale base della disciplina del rimborso per accredito.

  • art. 26 D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    È richiamato come modello impositivo con struttura analoga, utile a chiarire che il trasferimento contabile del credito è compatibile con il rapporto ancora in corso.

  • art. 55 D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    Richiamato insieme all'art. 56 come regime affine per l'energia elettrica.

  • art. 56 D.Lgs. 504/1995 (TUA)

    Costituisce, insieme all'art. 55, il modello impositivo analogo rispetto al quale la Corte delimita l'ambito dell'art. 14 TUA.

Massime di principio

  • Nel sistema delle accise sui prodotti energetici, il credito da eccedenza dei versamenti non è un'autonoma obbligazione separata dal rapporto tributario, ma una risultanza del conguaglio annuale che può essere portata a nuovo o trasferita contabilmente ad altra posizione del medesimo soggetto.
  • Il termine biennale di decadenza per il rimborso del credito da accise decorre solo dalla definitiva chiusura del rapporto tributario, identificata nella presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo, non dalla singola dichiarazione in cui il credito emerge per la prima volta.
  • La richiesta di trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente è equiparabile, quanto a disciplina sostanziale, al riporto dell'eccedenza nelle dichiarazioni successive e non è preclusa dal rapporto ancora in corso.
  • La nullità dell'atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere affermata in modo meramente formale: il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostrare la loro potenziale incidenza sul procedimento.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito mostri di aver considerato la questione dedotta, anche se la decisione su di essa è resa implicitamente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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