Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso dal Comune per l'anno 2006 su alcuni fabbricati iscritti in catasto, con contestazione del mancato pagamento dell'imposta, oltre sanzioni e interessi. La società contribuente sosteneva che, essendo cooperativa agricola, i fabbricati utilizzati per l'attività agricola dovessero considerarsi rurali e quindi esclusi da ICI. Dopo un primo accoglimento in sede tributaria e un precedente intervento della Cassazione che aveva cassato con rinvio, la CTR aveva ritenuto che la domanda di variazione catastale presentata ai sensi della disciplina introdotta nel 2011 coprisse anche i fabbricati rimasti in contestazione, valorizzando il fatto che alcuni subalterni soppressi erano confluiti in nuovi mappali e subalterni. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo denuncia violazione di norme in tema di ICI e ruralità, sostenendo che per quattro immobili mancava l'annotazione catastale della domanda di variazione sia per i fabbricati soppressi sia per i nuovi cespiti originati dalla soppressione; con il secondo deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia, perché la CTR non avrebbe verificato se la richiesta di ruralità fosse stata espressamente annotata negli atti catastali, come richiesto dalla precedente ordinanza di rinvio; con il terzo lamenta omesso esame del fatto che i nuovi fabbricati erano anche strutturalmente diversi da quelli originari. La società resistente replica con controricorso, sostenendo la correttezza della decisione della CTR e la retroattività dell'esenzione.
La decisione
La Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso del Comune, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti indicati e decide nel merito solo in parte, accogliendo parzialmente il ricorso originario della contribuente limitatamente a due fabbricati per i quali non vi era contestazione sulla ruralità. La Corte ribadisce che, ai fini dell'esenzione ICI, rileva la classificazione catastale del bene nelle categorie A/6 o D/10 e che la mera presentazione dell'istanza di variazione o dell'autocertificazione non basta se non risulta concluso il procedimento con l'annotazione catastale della ruralità. Conseguentemente, per i fabbricati privi di tale annotazione l'ICI resta dovuta. Le spese di merito vengono compensate, mentre la resistente è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità al Comune.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
richiamato come norma in tema di presupposto e classificazione catastale rilevante ai fini ICI; la Corte vi collega la centralità del dato catastale per l'assoggettamento all'imposta
art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011
la mera autocertificazione o domanda non determina automaticamente la ruralità; occorre il completamento del procedimento e l'annotazione in catasto
art. 13, comma 14-bis, d.l. n. 201/2011
richiamato nel quadro normativo sulla ruralità e sui riflessi fiscali, senza autonomia decisiva rispetto al principio della necessaria annotazione catastale
art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013
richiamato nel contesto della disciplina normativa evolutiva sull'individuazione dei fabbricati rurali e del loro trattamento fiscale
art. 1, comma 2, d.m. 26 luglio 2012
regola le modalità di variazione/annotazione catastale per il riconoscimento della ruralità, anche con efficacia retroattiva, ma esclude l'automatismo in assenza di annotazione
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte accoglie il rilievo sostanziale nella parte in cui la CTR non ha verificato il dato dell'annotazione catastale richiesto dal precedente rinvio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per censurare l'erronea applicazione della disciplina ICI e catastale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale sul vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dichiarato assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi
richiamato quale base della procedura di richiesta di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità
norma sostanziale di riferimento per i requisiti di ruralità dei fabbricati
richiamato nella precedente fase del giudizio come disposizione che collega la ruralità al regime catastale
art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, d.l. n. 70/2011
disciplina la domanda di variazione catastale invocata dalla contribuente per ottenere il riconoscimento della ruralità
menzionato indirettamente nel principio dell'onere di impugnare e dimostrare il diverso classamento quando si pretende l'esenzione
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI dei fabbricati rurali, è decisiva la classificazione catastale del bene: la ruralità rileva solo se il cespite risulta iscritto nelle categorie previste o se la variazione catastale si è perfezionata con la relativa annotazione negli atti.
- La mera presentazione della domanda di variazione catastale o dell'autocertificazione del contribuente non è sufficiente a produrre l'effetto esonerativo se il procedimento non si conclude con l'annotazione della ruralità in catasto.
- Quando il contribuente intenda contestare l'assoggettamento ad ICI di un immobile classificato in categoria diversa da A/6 o D/10, grava su di lui l'onere di impugnare il classamento catastale; in difetto, il fabbricato resta imponibile.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve attenersi al dictum della Cassazione e verificare specificamente gli accertamenti di fatto indicati, come la presentazione della domanda, la sua data, l'accoglimento e l'annotazione catastale.
- La soppressione di un subalterno e la confluenza in nuovi mappali non bastano, da sole, a estendere retroattivamente l'esenzione, se la domanda di ruralità non ha riguardato tutti i nuovi cespiti o non si è tradotta in annotazione formale per ciascuno di essi.
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