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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21124/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti assunti a tempo determinato dal Comune di Catania all'esito di una selezione pubblica del 21 dicembre 2002, relativa all'esame delle pratiche di edilizia privata conseguenti al terremoto del 1990. I lavoratori chiedevano di essere stabilizzati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 115 della legge regionale n. 4 del 2003, sostenendo che la norma dovesse applicarsi anche ai rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, in ragione della precedente delibera comunale di avvio della procedura selettiva e della specialità della disciplina. In subordine chiedevano il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento della stabilizzazione. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, rilevando che la legge si riferisce ai rapporti già instaurati al momento della sua entrata in vigore e che non vi era abuso da reiterazione del termine né spazio per rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 20 l. n. 448/2001 quanto al requisito della previa stipulazione del contratto a termine; 2) necessità di interpretazione costituzionalmente orientata e rinvio pregiudiziale UE; 3) violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. sul rigetto della domanda risarcitoria; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che l'art. 20 l. n. 448/2001 si applica solo ai rapporti di lavoro a tempo determinato già instaurati alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 1° gennaio 2002. La locuzione "instaurati" è stata letta in senso letterale e restrittivo, e la ratio della stabilizzazione è stata individuata nella sanatoria di situazioni di precariato già esistenti o in via di consolidamento, non nella creazione di un accesso stabile ex post. È stato quindi escluso che la sola precedente delibera di avvio della selezione potesse integrare il requisito richiesto, poiché i contratti erano stati stipulati il 21 dicembre 2002. Esclusa l'applicabilità della disciplina, la Corte ha negato anche la fondatezza della domanda risarcitoria e non ha esaminato il motivo sulle spese di appello, perché assorbito dalla soccombenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore del Comune di Catania e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 20 della legge n. 448 del 2001

    "La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati..."

    La stabilizzazione è limitata ai rapporti a tempo determinato già instaurati alla data di entrata in vigore della legge; la proroga prevista dal comma 2 opera solo per tali rapporti in essere e non amplia la platea dei destinatari.

  • art. 115 della legge regionale n. 4 del 2003

    Richiamato dai ricorrenti quale ulteriore base normativa della pretesa di stabilizzazione, ma non viene valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento della domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Individua il vizio di violazione di legge dedotto nei quattro motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per censurare il rigetto della domanda risarcitoria, ma la Corte lo considera privo di fondamento una volta esclusa l'illegittimità del comportamento della P.A.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1218 c.c. per il danno risarcibile; la domanda è respinta perché manca l'inadempimento o la condotta illegittima.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nella domanda risarcitoria; la censura viene respinta in quanto assorbita dall'infondatezza del diritto sostanziale azionato.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Invocato per contestare la condanna alle spese del grado di appello; il motivo non viene esaminato perché resta assorbito dal rigetto del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato per ribadire che la stabilizzazione costituisce deroga eccezionale al principio del concorso pubblico e va interpretata restrittivamente.

  • art. 20 della legge n. 448 del 2001, comma 2

    "I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002."

    La previsione conferma che i rapporti stabilizzabili sono solo quelli già instaurati ai sensi del comma 1; la proroga presuppone un rapporto già esistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

  • direttiva 1999/70/CE

    La Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale, rilevando che nella fattispecie non emerge un abuso da reiterazione del termine riconducibile alla direttiva.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono procedure di stabilizzazione del personale pubblico hanno natura eccezionale e derogatoria rispetto al principio del pubblico concorso; perciò vanno interpretate restrittivamente e non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Ai fini dell'accesso alla stabilizzazione, il requisito temporale va riferito all'esistenza effettiva del rapporto di lavoro a tempo determinato alla data indicata dalla legge; non basta che sia stata deliberata o avviata una selezione prima di tale data se il contratto è stato stipulato successivamente.
  • La locuzione legislativa che richiede rapporti di lavoro "instaurati" esclude che atti preparatori o meri avvii procedimentali possano sostituire la concreta esistenza del rapporto alla data rilevante.
  • Quando la domanda principale di stabilizzazione è infondata per difetto dei presupposti legali, resta priva di base anche la domanda di risarcimento fondata sull'assunto dell'illegittimo mancato inquadramento.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è necessario se la controversia non implica un uso abusivo del contratto a termine rientrante nell'ambito della direttiva 1999/70/CE.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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