Cassazione Penale, Sentenza n. 33941/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e denunciava vizi di motivazione: presunta errata interpretazione di una conversazione intercettata (attribuita ai coindagati ma non chiaramente riferibile a "Puma"), assenza di sequestri a carico dell'indagato, mancata prova dell'identificazione dell'autore delle conversazioni (possibile omonimia), mancata messa a disposizione dei file audio delle intercettazioni alla difesa e infine contestazione dell'attualità delle esigenze cautelari atteso che i fatti risalgono al 2019-2020 e non risultano contatti successivi con i coindagati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in censure di merito e rivalutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la rilevanza delle conversazioni intercettate e la loro attribuzione a Puma (integrata da elementi fattuali come l'identificazione a bordo dell'auto coinvolta con quantitativi di stupefacente). Quanto all'assenza dei file audio, la Corte ha ricordato che la nullità invocata richiede la prova di una tempestiva richiesta da parte della difesa e dell'omesso rilascio, prova che qui non è stata fornita; pertanto l'eccezione non ha pregio. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa il pericolo di reiterazione, anche se i fatti fossero risalenti, alla luce della continuità delle condotte, delle quantità e dei precedenti. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che punisce il traffico e la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; i capi di imputazione (cessionI/acquisti di hashish e marijuana) sono inquadrati sotto questa disposizione e ne costituiscono il fondamento penale.
Richiamato per la partecipazione a più fatti criminosi (concorso di persone nel reato) in relazione alle condotte contestate.
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271
Norma procedurale che limita la riproduzione del motivo di ricorso nei limiti necessari alla decisione; utilizzata per delimitare l'oggetto delle censure ammesse in cassazione contro provvedimenti cautelari.
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
Prevede il pericolo di reiterazione dei reati come esigenza cautelare; la Corte ha confermato che tale pericolo può desumersi anche da condotte risalenti se persistono atteggiamenti e collegamenti con l'ambiente criminoso.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando sussista colpa nella proposizione; applicata per la somma di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di attribuzione dell'onere delle ammende e valutazione della colpa nella proposizione di ricorsi infondati o inammissibili.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammesso solo per specifiche violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione; non è la sede per riequilibrare o rivedere valutazioni di fatto operate dal giudice di merito.
- Contestazioni sull'interpretazione di intercettazioni (significato di conversazioni) sono, di norma, valutazioni di merito e non bastano a rendere ammissibile il ricorso a meno che non emergano vizi logico-giuridici manifesti nella motivazione.
- Per impugnare l'utilizzabilità delle registrazioni perché i file non sono stati prodotti, la difesa deve documentare di aver tempestivamente richiesto i supporti al pubblico ministero e l'omesso o ritardato rilascio; in mancanza la doglianza è inammissibile.
- L'identificazione del parlante nelle intercettazioni può essere legittimamente fondata su elementi fattuali convergenti (altri riscontri, riscontri di polizia giudiziaria, eventi contemporanei) e resta principalmente questione di merito.
- La distanza temporale dei fatti non esclude la sussistenza delle esigenze cautelari: il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte, dalle quantità coinvolte, dai precedenti e dai collegamenti con l'ambiente criminoso.
- Il difensore deve attivarsi tempestivamente, formalmente e documentare le richieste di accesso a materiale (file audio/informatici) per preservare il diritto a dedurre la nullità derivante dall'omesso rilascio.
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