Cassazione Penale, Sentenza n. 33891/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art.187, comma 1, d.lgs. 285/1992 commesso il 2 ottobre 2017, denunciando inosservanza di norme processuali a pena di nullità. In particolare ha rilevato che la Corte d'Appello ha fissato la camera di consiglio e pronunciato la declaratoria di estinzione senza previa comunicazione né all'imputato né al difensore e senza contraddittorio, privandolo della possibilità di rinunciare alla prescrizione o di proporre istanze volte all'applicazione di formule più ampie di proscioglimento
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata. Ha rilevato che la pronuncia di proscioglimento per intervenuta prescrizione emessa de plano e senza contraddittorio è viziata per violazione del diritto di difesa e dei principi costituzionali (art.24 e art.111 Cost.), richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2022. Di conseguenza ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Ancona affinche' si proceda con udienza e nel contraddittorio tra le parti per il relativo giudizio
Norme richiamate
Regola la pronuncia in camera di consiglio; la Corte interpreta che, anche ove intervenga la prescrizione, la declaratoria richiede il contraddittorio e l'avviso alle parti, stante l'interesse dell'imputato a rinunciare alla prescrizione o ad ottenere formule piu' liberatorie
art. 187, comma 1, d.lgs. 30/04/1992 n. 285
Norma sostanziale del reato (conducente in stato di ebbrezza); citata per individuare il reato oggetto del proscioglimento per prescrizione
art. 178, comma 1, lett. b) e c) e art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullita' assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale di proscioglimento quando sussistano i vizi formali richiamati dalla giurisprudenza
Prevede la possibilita' di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio salvo che l'imputato non si opponga; la Corte ricava da tale norma l'esigenza del preventivo ascolto delle parti
art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato in rapporto alla Corte Costituzionale)
E' stata dichiarata incostituzionalita' dell'interpretazione che escludeva l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso sentenza d'appello di proscioglimento emessa senza contraddittorio; la Corte Costituzionale n.111/2022 ha dunque inciso sulla possibilita' di impugnare tali sentenze
art. 111 Cost.
Principio della ragionevole durata e del giusto processo; la Corte rileva che il diritto di difesa e il contraddittorio sono componenti costitutive del giusto processo e non possono essere sacrificati in nome della sola ragionevole durata
art. 24 Cost.
Tutela giurisdizionale effettiva e diritto di difesa; richiamata dalla Corte per sottolineare la necessita' del contraddittorio prima di una declaratoria di estinzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 2022
Ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione restrittiva che negava all'imputato l'interesse a impugnare sentenze d'appello di proscioglimento emesse senza contraddittorio, affermando che la declaratoria de plano senza ascolto delle parti e' incompatibile con art.24 e art.111 Cost.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in camera di consiglio senza previa partecipazione o avviso alle parti e' viziata per violazione del diritto di difesa: il processo deve svolgersi nel contraddittorio anche quando sia intervenuta la prescrizione
- L'imputato ha interesse ad essere avvisato dell'udienza camerale per potere eventualmente rinunciare alla prescrizione o chiedere formule di proscioglimento piu' favorevoli; l'omessa comunicazione può determinare l'annullamento della sentenza di proscioglimento
- In presenza di pronunce de plano prive di contraddittorio la Corte di Cassazione, alla luce della giurisprudenza e della sentenza costituzionale n.111/2022, puo' annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio d'appello con udienza e contraddittorio
- Per i difensori: sollecitare sempre la notifica delle udienze camerali e, se necessario, prospettare la rinuncia alla prescrizione o richiedere esame di formule piu' ampie di proscioglimento in udienza
- Per i giudici: verificare che l'uso della declaratoria predibattimentale non privi le parti delle garanzie difensive; assicurare l'avviso e l'effettivo contraddittorio prima di pronunciarsi sulla estinzione del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33882/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33885/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2023 del 02/08/2023
- Sentenza penale · 2 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 33893/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →