Cassazione Penale, Sentenza n. 33889/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari (17/02/2022) per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente, tramite difensore, ha lamentato che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato le difficili condizioni economiche dell'imputato (che avrebbero giustificato la corresponsione di una paga ridotta) e avrebbe confuso la mera violazione degli obblighi di informazione in materia di sicurezza con lo sfruttamento previsto dall'art. 603-bis c.p.; ha altresì sostenuto che l'azione fosse motivata da spirito di solidarietà e sia durata solo pochi mesi, meritevole di attenuazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente reiterative e prive di argomentazione atta a intaccare la piena e dettagliata motivazione dei giudici di merito, che avevano accertato la sussistenza di molteplici indici di sfruttamento (retribuzione ben inferiore alla contrattazione collettiva, paga oraria di 1,19 euro per giornata lavorativa 5:30-18:00 senza riposi settimanali, violazioni della sicurezza e igiene sul lavoro senza verifiche sanitarie o informazione, alloggi degradanti in roulotte priva di servizi). La Corte ha altresì escluso che le difficoltà economiche del datore o la presunta solidarietà giustificassero la condotta; ha confermato la gravità della lesione della dignità umana e l'approfittamento delle ridotte capacità della vittima. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità, condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
comma 1 n. 1; comma 3 (elencazione indici di sfruttamento)
La norma punisce lo sfruttamento del lavoro; la Corte evidenzia che la legge non dà una definizione rigida di 'sfruttamento' ma indica indici (retribuzioni palesemente difformi, violazioni orario/riposi, violazioni sicurezza e igiene, condizioni alloggiative degradanti) e che la presenza anche di uno solo di tali indici, se accompagnata dall'approfittamento dello stato di bisogno, può integrare il reato. Nel caso concreto erano presenti più indici, suffragando la condanna.
art. 18 comma 1 lett. c, art. 36 e art. 37 comma 1 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
art. 18, comma 1, lett. c; art. 36; art. 37, comma 1
Norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: la loro violazione costituisce uno degli indici di sfruttamento ai sensi dell'art. 603-bis. La Corte ha ritenuto che la mancanza di verifica sanitaria e di informazioni sulla sicurezza, unitamente ad altre carenze, fosse indice di sfruttamento.
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamata come norma in ordine al procedimento di condanna in primo grado; contestazione originaria fondata su detta procedura giudiziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'addebito al ricorrente di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il versamento di Euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione del pagamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 81 c.p.
comma finale (concorrenti materiali? citato come riferimento)
Citato nel dispositivo della sentenza di merito; non al centro del ragionamento di questa decisione di legittimità, che si concentra sull'art. 603-bis e sugli indici di sfruttamento.
Massime di principio
- Le difficoltà economiche del datore di lavoro non giustificano né escludono in automatico la sussistenza dello sfruttamento: il giudice valuta la concreta situazione e la presenza degli indici di cui all'art. 603-bis.
- Per integrare il reato di sfruttamento è sufficiente la presenza anche di un solo indice elencato dalla norma se accompagnato dall'approfittamento dello stato di bisogno della vittima; la compresenza di più indici rafforza la fattispecie.
- La mera violazione di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro può concorrere a integrare lo sfruttamento, soprattutto se unita all'approfittamento della situazione di bisogno della persona impiegata.
- La circostanza che la condotta sia durata pochi mesi non esclude automaticamente la responsabilità penale o una pena significativa, se la condotta ha assunto carattere sistematico o ha gravemente leso la dignità della vittima.
- L'elemento soggettivo rilevante è l'approfittamento dello stato di bisogno della vittima: lo 'stato di bisogno' non richiede l'annullamento totale della libertà di scelta, ma una grave difficoltà che induce ad accettare condizioni molto svantaggiose.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario proporre censure nuove e fondate; doglianze meramente reiterative della motivazione dei giudici di merito e privi di argomentazione giuridica non impediscono la declaratoria di inammissibilità.
- La presenza di vulnerabilità della vittima (es. deficit intellettivi, precarie condizioni familiari ed economiche) è un fattore aggravante e indebolisce eventuali giustificazioni addotte dal datore di lavoro come 'solidarietà'.
- In caso di inammissibilità del ricorso per non aver prodotto motivi nuovi o adeguati, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi del codice di procedura penale.
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