Cassazione Penale, Sentenza n. 33890/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Fazio impugna la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Crotone e lo ha condannato per il reato di cui all'art.187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (rifiuto di sottoporsi ai controlli). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) mancata notifica all'imputato dell'impugnazione del pubblico ministero; (2) violazione processuale per omissione di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; (3) omissione di pronunciamento sulla richiesta, proposta in memoria, di applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis; (4) nel merito, omessa applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (la mancata notifica dell'appello del PM non determina inammissibilità dell'impugnazione né nullità del giudizio di secondo grado; la rinnovazione dell'istruttoria non era necessaria perché la Corte d'appello non ha riformato la sentenza sulla base di una rivalutazione delle dichiarazioni ma per carenza di confronto del primo giudice col fatto contestato). Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo: la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis, limitandosi a richiamare i precedenti dell'imputato senza valutare i criteri specifici previsti dalla norma (modalità della condotta, entità del danno/pericolo, grado di colpevolezza). Inoltre la Corte ha rilevato vizi nella valutazione e quantificazione della recidiva applicata in combinato con le attenuanti generiche, con riferimento all'art.99 c.p. Perciò la Cassazione ha: (i) annullato senza rinvio la statuizione concernente la recidiva (eliminandola); (ii) annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro la parte relativa alla valutazione e applicazione dell'art.131-bis, disponendo che quella sezione riesamini la questione e, all'esito, ridetermini eventualmente il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art.187 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
solo il riferimento ai commi 1 e 8 (nessuna citazione testuale completa nel provvedimento)
Comma 8 contestato: rifiuto di sottoporsi ai controlli; la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi del reato per il rifiuto univoco dell'imputato a sottoporsi ai controlli
art.584 cod. proc. pen.
non presente una citazione testuale nel testo
Dispone l'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero; la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la mancata notifica non comporta inammissibilità o nullità dell'impugnazione del PM, ma solo la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata
art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
"Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"
La norma impone la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello del PM contesti la valutazione delle prove dichiarative alla base dell'assoluzione; nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che tale condizione non sussistesse perché la riforma si fondava su carenza di confronto della motivazione del primo giudice col fatto contestato e non su rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni
art.6 CEDU, par.3, lett. d)
citato come parametro interpretativo dalla giurisprudenza europea (nessuna citazione testuale completa)
Garantisce il diritto dell'imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e alla convocazione/esame di testimoni a discarico; la giurisprudenza richiede rinnovazione istruttoria in appello quando l'assoluzione è fondata sulla valutazione della prova dichiarativa
art.121 cod. proc. pen.
non citazione testuale completa
Disciplina la memoria difensiva; la mancata considerazione di memorie non costituisce nullità assoluta ma può incidere sulla completezza e correttezza logico-giuridica della motivazione
art.131-bis c.p.
nessuna citazione testuale completa nel provvedimento
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia confrontata con gli elementi previsti dalla norma (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza) e perciò ha annullato con rinvio la parte relativa alla sua applicazione
art.99 c.p.
nessuna citazione testuale completa
Regole sui presupposti per l'applicazione della recidiva; la Cassazione ha ritenuto la valutazione della recidiva in contrasto con il vigente testo dell'art.99 c.p. rispetto alla contravvenzione contestata, disponendo l'annullamento senza rinvio della statuizione sulla recidiva
art.606 cod. proc. pen.
richiamati i lett. b), c), e e) relativamente ai motivi di ricorso per cassazione
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione); i motivi dedotti dal ricorrente sono stati esaminati alla luce di queste letture
art.609, comma 2, cod. proc. pen.
nessuna citazione testuale completa
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare vizi parziali e disporre annullamenti con o senza rinvio; la Corte l'ha invocata per disporre l'annullamento limitato della sentenza impugnata
art.178, comma 1, cod. proc. pen.
citato dal ricorrente come riferimento di nullità generale (nessuna citazione testuale)
Norma sulle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione della memoria non costituisca necessariamente una nullità assoluta ai sensi dell'art.178
Massime di principio
- La mancata notifica dell'appello proposto dal pubblico ministero alle parti private non inficia di per sé l'impugnazione del PM né determina la nullità del giudizio di secondo grado: produce solo la mancata decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata
- Quando il PM impugna una sentenza di proscioglimento ritenendo errata la valutazione della prova dichiarativa, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria (esame delle dichiarazioni decisive). Tuttavia, se la riforma è motivata con l'assenza di confronto del primo giudice con il fatto contestato e non con una rivalutazione delle dichiarazioni, la rinnovazione non è obbligatoria
- L'omessa considerazione di memorie difensive depositate non costituisce automaticamente una nullità assoluta: può però costituire vizio della motivazione e legittimare la cassazione per carenza nella valutazione degli argomenti difensivi
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) deve essere esaminata espressamente e valutata in relazione ai parametri specifici (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo, grado di colpevolezza); un richiamo generico ai precedenti non è sufficiente
- La qualificazione e l'applicazione della recidiva devono rispettare i limiti sostanziali dell'art.99 c.p.; in materia contravvenzionale l'uso della recidiva richiede particolare attenzione e può essere annullato se non adeguatamente motivato
- Se la Corte di Cassazione riscontra un vizio motivazionale limitato a questioni specifiche (es. mancata valutazione di una causa di non punibilità o errata valutazione della recidiva), può annullare la sentenza solo per quelle parti e, a seconda del caso, disporre l'annullamento senza rinvio o con rinvio ad altra sezione per rideterminare il trattamento sanzionatorio
- Nel valutare impugnazioni che investono l'istruttoria dibattimentale, è essenziale distinguere tra vizi formali del procedimento (che possono portare alla rinnovazione) e vizi di motivazione o di omesso confronto col fatto che non richiedono necessariamente la rinnovazione delle prove
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