Cassazione Penale, Sentenza n. 33892/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Vecchio era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 per aver attestato falsamente, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 4/10/2016, un reddito familiare pari a 808,80 euro mentre il reddito reale per il 2015 risultava 19.165,03 euro ed era proprietario di numerosi beni. Ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) assenza dell'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che le istanze e l'ISEE sono normalmente redatte da professionisti e che l'errore poteva essere colposo per mancato controllo; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilita per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione nel bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva, contestando l'equivalenza anziché la prevalenza delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: sul dolo, ha confermato che la firma personale dell'istanza e la macroscopica discrasia tra reddito dichiarato e reale giustificano la ritenuta consapevolezza e volontarietà della falsa attestazione; sulla tenuità, ha ribadito che la valutazione ex art. 131-bis c.p. richiede un giudizio complessivo discrezionale e che la gravità e l'intensità del dolo emerse escludono la particolare tenuità; sul bilanciamento delle circostanze ha ritenuto legittimo l'esercizio discrezionale del giudice di merito, adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 (DPR n. 115/2002)
Il reato si configura per le false indicazioni od omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'integrazione del reato non dipende dall'effettiva idoneità del reddito a dar diritto al beneficio, ma richiede dolo generico, ossia consapevolezza e volontà della dichiarazione falsa.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la sua applicazione è rimessa al giudice di merito e non può essere riconosciuta quando emergono elevata gravità della condotta e intensità del dolo.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) per valutare la tenuità e per il giudizio di bilanciamento delle circostanze; la Corte afferma che il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti e il suo apprezzamento è in larga parte discrezionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'obbligo per il ricorrente, ritenuto colpevole di aver proposto ricorso in modo da costituire causa di inammissibilita colposa, di versare una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Per i reati legati a dichiarazioni sostitutive (es. patrocinio a spese dello Stato) la sussistenza del reato si fonda su false indicazioni o omissioni anche parziali, indipendentemente dall'effettiva idoneità del reddito a dare diritto al beneficio; tuttavia è necessario provare il dolo, ossia la consapevolezza della falsità.
- La sola circostanza che la dichiarazione sia stata materialmente redatta da un professionista non esclude il dolo se l'istanza è stata comunque sottoscritta dal dichiarante e la discrepanza tra dato dichiarato e realtà è macroscopica: il firmatario può essere ritenuto responsabile se era in grado di percepire la falsità con un controllo minimo.
- La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale e motivata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; si tratta di un potere discrezionale del giudice di merito che la Corte di legittimità sindaca solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito: è legittimo se è fornita una motivazione congrua anche se non analitica, basata su alcuni parametri rilevanti.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di consapevolezza (es. prova che la sottoscrizione non corrispondeva alla conoscenza del contenuto, documentazione che attesti inesattezze imputabili esclusivamente al professionista, o evidenze sul modus operandi) e argomentare puntualmente sui criteri dell'art. 133 c.p. per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità.
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