Cassazione Civile, Ordinanza n. 35813/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, a seguito di indagini bancarie svolte nei confronti di una contribuente deceduta che aveva omesso la dichiarazione dei redditi e risultava titolare di conti correnti con accrediti non giustificati. L'atto era stato notificato impersonalmente e collettivamente ai due soggetti indicati come eredi. I contribuenti avevano impugnato l'accertamento deducendo, tra l'altro, l'illegittimità delle indagini bancarie, la mancanza di contraddittorio e l'insussistenza di responsabilità ereditaria; in appello uno dei due aveva prodotto atto notarile di rinuncia all'eredità. La CTR aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo che il rinunciante dovesse essere considerato come mai chiamato all'eredità e che la rinuncia, anche se successiva alla richiesta di pagamento, fosse efficace e non elusiva. In cassazione l'Agenzia denunciava: violazione delle norme sul giudicato e sul divieto di domande nuove, sostenendo che il contribuente si era sempre difeso come erede e che non poteva mutare qualificazione in appello; vizio di motivazione per mancata spiegazione della qualificazione come mero chiamato all'eredità; violazione delle norme civilistiche sulla successione, assumendo che la denuncia di successione, unita all'impugnazione nel merito dell'accertamento, integrasse accettazione tacita dell'eredità e rendesse inefficace la successiva rinuncia; omesso esame di fatti decisivi relativi al comportamento processuale del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che, nel caso concreto, l'impugnazione nel merito dell'avviso di accertamento da parte del soggetto indicato come erede, senza contestare la propria qualità di erede o il difetto di titolarità passiva, costituisse comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare e idoneo a integrare accettazione tacita dell'eredità. Ha quindi affermato che la successiva rinuncia all'eredità, intervenuta dopo tale accettazione tacita, era priva di effetti. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione al giudicato
richiamato in relazione all'acquiescenza
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato
artt. 18, 53 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati per sostenere l'inammissibilità in appello di una questione nuova
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per vizio di motivazione apparente o insufficiente
richiamato in tema di nullità processuali
richiamato quanto all'obbligo di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato sul rinvio alle norme del codice di procedura civile
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato sulla responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius
richiamato nella disciplina della successione
richiamato quale norma sull'acquisto dell'eredità con l'accettazione
richiamato per delimitare gli atti consentiti al chiamato prima dell'accettazione, ossia atti conservativi, di vigilanza e amministrazione temporanea
richiamato dalla ricorrente nel quadro della successione e dell'acquisto dell'eredità
richiamato come norma sull'accettazione tacita
richiamato in tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredità
richiamato sulla rinuncia all'eredità
interpretato nel senso che la rinuncia impedisce retroattivamente l'assunzione di responsabilità, ma solo finché non sia già intervenuta accettazione, anche tacita
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina di accettazione e rinuncia dell'eredità
Massime di principio
- La qualità di erede non può desumersi dalla sola chiamata alla successione né dalla denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale: per l'imputazione dei debiti ereditari occorre l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita.
- In materia di debiti tributari del de cuius, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'intervenuta accettazione dell'eredità quando intenda far valere la responsabilità del soggetto evocato come successore.
- L'impugnazione nel merito di un avviso di accertamento notificato al soggetto in qualità di erede, senza contestare la propria qualità successoria o la propria legittimazione passiva, può integrare un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare e quindi un'accettazione tacita dell'eredità.
- Sono invece compatibili con la mera qualità di chiamato all'eredità, e non valgono come accettazione tacita, gli atti conservativi, di vigilanza e di ordinaria amministrazione consentiti dall'art. 460 c.c.
- La rinuncia all'eredità è efficace retroattivamente solo se interviene prima che il chiamato abbia già posto in essere condotte integranti accettazione, anche tacita; una rinuncia successiva a tale accettazione è priva di effetti nei confronti dei debiti ereditari.
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