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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35813/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007, a seguito di indagini bancarie svolte nei confronti di una contribuente deceduta che aveva omesso la dichiarazione dei redditi e risultava titolare di conti correnti con accrediti non giustificati. L'atto era stato notificato impersonalmente e collettivamente ai due soggetti indicati come eredi. I contribuenti avevano impugnato l'accertamento deducendo, tra l'altro, l'illegittimità delle indagini bancarie, la mancanza di contraddittorio e l'insussistenza di responsabilità ereditaria; in appello uno dei due aveva prodotto atto notarile di rinuncia all'eredità. La CTR aveva accolto parzialmente il gravame, ritenendo che il rinunciante dovesse essere considerato come mai chiamato all'eredità e che la rinuncia, anche se successiva alla richiesta di pagamento, fosse efficace e non elusiva. In cassazione l'Agenzia denunciava: violazione delle norme sul giudicato e sul divieto di domande nuove, sostenendo che il contribuente si era sempre difeso come erede e che non poteva mutare qualificazione in appello; vizio di motivazione per mancata spiegazione della qualificazione come mero chiamato all'eredità; violazione delle norme civilistiche sulla successione, assumendo che la denuncia di successione, unita all'impugnazione nel merito dell'accertamento, integrasse accettazione tacita dell'eredità e rendesse inefficace la successiva rinuncia; omesso esame di fatti decisivi relativi al comportamento processuale del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che, nel caso concreto, l'impugnazione nel merito dell'avviso di accertamento da parte del soggetto indicato come erede, senza contestare la propria qualità di erede o il difetto di titolarità passiva, costituisse comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare e idoneo a integrare accettazione tacita dell'eredità. Ha quindi affermato che la successiva rinuncia all'eredità, intervenuta dopo tale accettazione tacita, era priva di effetti. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualità di erede non può desumersi dalla sola chiamata alla successione né dalla denuncia di successione, che ha natura meramente fiscale: per l'imputazione dei debiti ereditari occorre l'accettazione dell'eredità, espressa o tacita.
  • In materia di debiti tributari del de cuius, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'intervenuta accettazione dell'eredità quando intenda far valere la responsabilità del soggetto evocato come successore.
  • L'impugnazione nel merito di un avviso di accertamento notificato al soggetto in qualità di erede, senza contestare la propria qualità successoria o la propria legittimazione passiva, può integrare un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare e quindi un'accettazione tacita dell'eredità.
  • Sono invece compatibili con la mera qualità di chiamato all'eredità, e non valgono come accettazione tacita, gli atti conservativi, di vigilanza e di ordinaria amministrazione consentiti dall'art. 460 c.c.
  • La rinuncia all'eredità è efficace retroattivamente solo se interviene prima che il chiamato abbia già posto in essere condotte integranti accettazione, anche tacita; una rinuncia successiva a tale accettazione è priva di effetti nei confronti dei debiti ereditari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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