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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45540/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello - sez. dist. di Taranto (20/02/2023) che, in parziale riforma del giudizio abbreviato del G.U.P. (25/10/2022), ha condannato Mingolla per: capo B) porto di arma clandestina (pistola ottenuta modificando una pistola scacciacani, priva di segni identificativi) entro i tre anni da misura di prevenzione; capo C) ricettazione per avere ricevuto l'arma; capo D) detenzione di materiale esplodente ("bomba carta"). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione per avere ritenuto il verbale degli operanti e la testimonianza idonei a provare che l'oggetto occultato fosse metallico e dunque una pistola, contestando la valutazione probatoria del giudice di merito; (2) erronea applicazione di norme penali e violazione dei diritti costituzionali (artt. 24, 27 e 111 Cost.) con riguardo al capo C, sostenendo che la semplice detenzione non poteva essere interpretata come prova dell'origine delittuosa dell'arma senza violare il diritto al silenzio dell'imputato.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia correttamente valorizzato il verbale di arresto, le dichiarazioni degli agenti e le riprese di videosorveglianza che documentavano la condotta sospetta e l'occultamento dell'oggetto nella fioriera, nonché il ritrovamento immediato della pistola, per cui la valutazione di merito è congrua e non sindacabile in cassazione salvo specifici travisamenti non dedotti. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, richiamando consolidata giurisprudenza secondo la quale il possesso di un'arma privata di numerazione e segni identificativi (abrasione della matricola) costituisce di per sé prova, in assenza di elementi contrari, della consapevolezza dell'origine illecita e dunque integra la ricettazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, la condanna confermata (pena: 4 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione; multa: euro 4.757,14) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23, quarto comma

    artt. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma richiamata per il reato di porto di arma clandestina: la Corte ha ritenuto provato il porto di arma clandestina sulla base degli elementi di fatto (occultamento, ritrovamento ed immediata relazione con la condotta dell'imputato)

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 72

    72 d.lgs. 6 settembre 2011., n. 159

    Richiamato in combinato disposto con la legge sulle armi per la qualificazione del reato di porto di arma clandestina

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha applicato il principio per cui il possesso di un'arma con abrasione della matricola costituisce prova della consapevolezza della provenienza illecita, salvo elementi contrari

  • artt. 678-679 cod. pen.

    Norme relative alla detenzione di materiale esplodente: contestata la detenzione senza licenza e senza cautele della "bomba carta", per la quale è stata confermata la rilevanza penale

  • art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110

    art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Riferimento agli obblighi di identificazione/contrassegni delle armi: l'abrasione della matricola (art.11) è considerata indice chiaro di volontà di occultamento e dunque di consapevolezza dell'illecita provenienza

  • art. 24, 27 e 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in tema di diritto di difesa e valorizzazione del silenzio; la Corte ha ritenuto che la loro invocazione non giustifichi la censura perché non pregiudicano la valutazione probatoria fondata su elementi concreti e sulle presunzioni legittime

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019 (Spina)

    Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Spina, Rv. 276868

    Precedente richiamato dalla Corte, secondo il quale l'abrasione della matricola di un'arma dimostra, in assenza di elementi contrari, la consapevolezza della provenienza illecita e integra la ricettazione

Massime di principio

  • Il rinvenimento immediato dell'arma sul luogo in cui l'imputato è stato visto occultarla, unitamente a riprese di videosorveglianza e alle dichiarazioni degli agenti, costituisce prova forte del reato di porto di arma clandestina e difficilmente può essere disattesa in sede di legittimità salvo specifici travisamenti.
  • La valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle prove spetta al giudice di merito; la Cassazione sindaca la motivazione in termini di congruità e logicità, ma non rientra nella sua funzione una semplice rivalutazione delle emergenze probatorie.
  • Per il reato di ricettazione, la presenza di un'arma privata dei segni identificativi (abrasione della matricola) legittima, in mancanza di elementi contrari, la presunzione della sua provenienza illecita e la consapevolezza del possessore.
  • Il diritto al silenzio e le garanzie costituzionali non impediscono che l'assenza di una versione alternativa, unitamente ad elementi probatori concreti, contribuisca a fondare la condanna; tuttavia, la difesa può e deve proporre elementi probatori concreti per contrastare le presunzioni.
  • In cassazione sono inammissibili censure generiche che chiedono una diversa valutazione delle prove senza indicare specifici e provati travisamenti o violazioni di norme di diritto; per ottenere l'accoglimento occorre individuare errori di diritto o concreti vizi motivazionali.
  • In situazioni analoghe la strategia difensiva utile è fornire una ricostruzione alternativa credibile, prove documentali sulla legittima provenienza dell'arma, testimonianze o elementi idonei a spiegare l'assenza di segni identificativi, nonché contestare in modo puntuale la attendibilità o la catena di custodia degli atti degli operanti.

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