Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/04/2023 del Tribunale di Taranto che aveva rigettato l'appello proposto da Tagliaferro avverso l'ordinanza del 14/03/2023 che aveva disposto la revoca della facolta' di uso di tre mezzi soggetti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (decreto GIP 11/05/2016) e la restituzione di parte della somma versata a titolo di cauzione al FUG. Il ricorrente deduceva violazione di legge per motivazione apparente con riguardo alla valutazione del valore economico di uno dei beni in sequestro, oggetto di denuncia di furto del 14/04/2020, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte si risolvevano in rilievi di merito attinenti alla motivazione e alla valutazione economica del bene, questioni non sindacabili in cassazione in materia di sequestro preventivo salvo violazione di legge. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse dato argomentazioni specifiche e congrue sulla valutazione del valore del bene. Conseguentemente e' stata dichiarata l'inammissibilita' del ricorso e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Applicato per stabilire la conseguenza della inammissibilita' del ricorso, ossia la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria salvo che non sia accertata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata quanto alla nozione di assenza di colpa rilevante ai fini dell'esclusione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U n.25932 del 29/05/2008; Sez. 5 n.43068 del 13/10/2009; Sez. 6 n.6589 del 10/01/2013)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e' ammissibile solo per violazione di legge; nella nozione rientrano errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione cosi' radicali da privarla dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo e' limitato: sono ammissibili solo questioni di diritto o vizi motivazionali talmente gravi da rendere la decisione priva dei requisiti minimi di ragionevolezza e coerenza.
- Non sono ammissibili in cassazione censure che si risolvono in semplici contestazioni di fatto o di merito, come la valutazione economica di un bene, se il giudice di merito ha fornito argomentazioni specifiche e congrue.
- Per evitare l'inammissibilita', il ricorso deve essere formulato evidenziando errori di diritto, vizi procedurali o l'assenza totale o radicale della motivazione, non semplici divergenze sulla valutazione probatoria.
- In caso di inammissibilita' del ricorso trova applicazione l'art. 616 c.p.p.: il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
- Se la questione verte su stima o valutazione di beni (es. valore di un bene sequestrato), e' piu' efficace sollevare profili che dimostrino una violazione delle regole di diritto applicabili alla valutazione (errata applicazione di criteri legali) piuttosto che limitarsi a contestare i giudizi di opportunita' o di fatto del giudice di merito.
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