Cassazione Penale, Sentenza n. 45527/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Caravello ha impugnato la sentenza che lo condannava per detenzione e impiego di alimenti in cattivo stato di conservazione (art. 5 lett. b) e art. 6 L. n. 283/1962) sollevando tre motivi: 1) vizio di manifesta illogicita' per non avere considerato che il pesce era in fase di sezionamento/porzionatura su un banco di lavoro non refrigerato e che quindi sarebbe bastata la dotazione di superfici lavabili e disinfettabili; 2) violazione di legge e errato inquadramento normativo in quanto le prescrizioni igieniche sarebbero contenute nel Dlgs. 193/2007 e non nel DPR 327/1980, con conseguente possibile natura amministrativa della sanzione; 3) mancato riconoscimento dell'applicabilita' dell'art. 131-bis cod. pen. (riduzione/attenuazione della pena) perche' sussisterebbero i presupposti relativi al limite edittale e al valore della contestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i fatti accertati dalla sentenza di merito descrivono una situazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, rafforzata dalla presenza di numerosi insetti (mosche e vespe) in stretta vicinanza al pesce; pertanto le censure sul solo aspetto del banco di lavoro non sono pertinenti rispetto alla decisione complessiva. Il secondo motivo e' stato ritenuto inammissibile in ragione del corretto inquadramento giuridico dei fatti e della conseguente legittima irrogazione della sanzione penale. Il terzo motivo e' stato dichiarato generico e inammissibile per mancata indicazione puntuale delle ragioni che avrebbero imposto l'applicazione di art. 131-bis. Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali, a sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. b) e art. 6
Norme penali che vietano la detenzione e l'impiego di alimenti in cattivo stato di conservazione; la Corte ha ritenuto applicabili tali disposizioni alla fattispecie, essendo risultata una situazione di alimenti compromessi e rischio igienico-sanitario.
Richiamato nel giudizio di merito come disciplina sulle modalita' di conservazione/vendita degli alimenti; il ricorrente ne contestava l'applicabilita', ma la Corte non ha accolto la censura e ha confermato il corretto inquadramento complessivo dei fatti.
Dlgs. 193/2007 (richiamato dal ricorrente)
Il ricorrente sosteneva che le prescrizioni igieniche per il banco di lavorazione fossero contenute in questo decreto e che l'eventuale violazione avrebbe avuto natura meramente amministrativa (art. 6 comma 5 del Dlgs.). La Corte ha ritenuto comunque legittima la sanzione penale data la situazione concreta di alimenti in cattivo stato, respingendo la riclassificazione contestata.
Il ricorrente invocava l'applicazione di questa disposizione (riduzione/attenuazione della responsabilita' o della pena per fatti di lieve entita'). La Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di specificita', quindi inammissibile; non e' stata fornita la puntuale indicazione dei motivi che avrebbero imposto l'applicazione.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) e c)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (errori di diritto e motivi inerenti la motivazione). La Corte ha ritenuto, rispetto a tali lett., che le censure del ricorrente fossero o non pertinenti o generiche e quindi inammissibili.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere del ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilita'. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per il principio relativo alla liquidazione delle somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha applicato tale indirizzo e, non ritenendo che il ricorso fosse presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mera deduzione di un aspetto parziale della condotta (es. utilizzo di un banco di lavoro non refrigerato) non e' efficace se la decisione di merito ha accertato un quadro complessivo di alimenti in cattivo stato di conservazione: le impugnazioni devono essere correlate specificamente alle ragioni centrali della sentenza impugnata.
- Quando nel processo sono rilevati elementi concreti di rischio igienico (es. presenza di numerosi insetti in stretta vicinanza agli alimenti), il quadro fattuale puo' giustificare l'applicazione di norme penali sulla detenzione/impiego di alimenti in cattivo stato, anche se esistono diverse normative tecniche o amministrative sul tema.
- La controversia sulla corretta fonte normativa applicabile (DPR vs Dlgs) richiede argomentazioni precise e puntuali: affermare genericamente che la materia avrebbe natura amministrativa senza contestualizzare tecnicamente i fatti e le norme difficilmente ottiene accoglimento.
- L'invocazione di benefici o cause di riduzione della pena (es. art. 131-bis c.p.) deve essere supportata da una specifica e dettagliata esposizione dei presupposti e dei calcoli applicativi; deduzioni generiche saranno considerate inammissibili.
- In Cassazione i motivi devono mantenere stretta correlazione con le ragioni di merito impugnate; motivi indeterminati o non pertinenti sono spesso dichiarati inammissibili.
- Anche in caso di inammissibilita' del ricorso, il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende; e' quindi importante valutare la fondatezza e la specificita' del ricorso prima della proposizione.
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