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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45524/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e condannato Benegiamo per emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (più capi e anni). Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. e dell'art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la sua responsabilità in concorso (ex art. 40, comma 2) mentre l'imputazione lo indicava come autore materiale, così mutando il fatto e ledendo il diritto di difesa (richiamo alla giurisprudenza CEDU Drassich); 2) carenza del dolo specifico, in quanto la sentenza avrebbe fatto ricorso a elementi indiziari insufficienti e non alle singole fatture; 3) violazione dell'art. 9 d.lgs. n.74/2000 (sosteneva che in presenza di una dichiarazione fraudolenta ai sensi dell'art. 2, la responsabilità ex art. 9 sarebbe insussistente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il profilo relativo al "mutamento del fatto": l'imputazione contestava la partecipazione in concorso e non attribuiva al ricorrente la sola responsabilità materiale, perciò non c'è stata modifica radicale dell'oggetto dell'accusa; inoltre la valutazione circa il dolo specifico è fondatamente basata su elementi indiziari (accordi coliti, modalità di gestione, dichiarazioni dei coimputati, meccanismo retributivo legato alle fatture) e la difesa non ha dimostrato un vizio specifico della motivazione. Sul secondo motivo la questione relativa all'art. 9 d.lgs. 74/2000 è inammissibile per non essere stata sollevata in sede d'appello (art. 606, comma 3 e art. 609 c.p.p.) e, comunque, è infondata perché i capi di imputazione di emissione e utilizzazione riguardano fatti distinti e successivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n.74 del 2000

    Norma che sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la sentenza ha ritenuto integrati i reati contestati per diversi anni e società, attribuendo responsabilità per emissione in concorso.

  • art. 2 d.lgs. n.74 del 2000

    Riguarda la dichiarazione fraudolenta; richiamata nella discussione sull'eventuale incidenza dell'art. 9, ma la Corte ha osservato che i fatti di emissione e utilizzazione sono distinti.

  • art. 9 d.lgs. n.74 del 2000

    Invocata dal ricorrente per escludere responsabilità penale; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per non essere stata sollevata in appello e, comunque, non rilevante rispetto alla distinzione dei fatti contestati.

  • art. 40 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione a reato: la Corte d'appello ha motivato la responsabilità del ricorrente come concorrente (ex art. 40, comma 2), valutando l'accordo e il contributo alla gestione illecita.

  • art. 43 cod. pen.

    Principio sulla responsabilità dei concorrenti: la sentenza ha applicato i criteri di accertamento del concorso di persone e dei contributi di ciascuno, ritenendo non necessario identificare l'autore materiale per configurare responsabilità concorrente.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare un presunto mutamento del fatto; la Corte ha detto che non è avvenuta trasformazione radicale dell'imputazione e che l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto contestato.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità di questioni in cassazione non sollevate in appello; applicata per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'art. 9 d.lgs.74/2000.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Coordinato con l'art. 606 per impedire la proposizione in cassazione di questioni non trattate in appello, al fine di evitare un annullamento per punti non valutati dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme in favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare euro 3.000.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla correlazione fra imputazione e sentenza; la Corte ha considerato inapplicabile il richiamo alla sentenza Drassich perché il caso era diverso e non vi è stato pregiudizio concreto alla difesa.

Massime di principio

  • La 'mutazione del fatto' ai sensi dell'art. 521 c.p.p. si configura solo se c'è una trasformazione radicale e sostanziale dell'oggetto dell'imputazione tale da impedire la difesa; la semplice qualificazione della responsabilità come concorso anziché autore materiale non costituisce automaticamente mutamento del fatto.
  • In reati economico-tributari la prova del dolo specifico può essere desunta da elementi indiziari obiettivi (accordi tra amministratori, sproporzione tra fatturato e operatività, modalità di remunerazione legata alle fatture): la valutazione del giudice di merito su tali elementi è difficile da ribaltare in Cassazione se la difesa non dimostra un vizio logico-giuridico specifico.
  • Questioni nuove o non sollevate in appello (ad es. eccezioni di diritto rilevanti) sono inammissibili in Cassazione ai sensi degli artt. 606(3) e 609 c.p.p.; vanno quindi tempestivamente dedotte in sede di gravame per poter poi essere esaminate in sede di legittimità.
  • Quando l'imputazione è formulata in termini di concorso di persone, non è necessario individuare nell'imputazione l'autore materiale di ciascuna azione: l'accertamento si fonda sulla prova dell'accordo e del contributo complessivo dei partecipanti.
  • La distinzione tra emissione (art. 8 d.lgs. 74/2000) e utilizzazione di fatture (art. 2 d.lgs. 74/2000) è rilevante: difese basate su incompatibilità tra i reati devono essere articolate rispetto ai singoli capi contestati e tempestivamente prospettate.
  • Richiami alla giurisprudenza internazionale (es. CEDU) richiedono analogia sostanziale del caso; un riferimento generico non è sufficiente a fondare la censura se i fatti e il profilo giuridico sono diversi.

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