Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in più motivi (poi integrati da motivi nuovi). In sintesi: 1) censura della valutazione probatoria e della presunta "valenza indiziante" delle intercettazioni: si deduce violazione degli artt. 125, co. 3, 192 e 321 c.p.p. e vizio di motivazione apparente rispetto al fumus, sostenendo che le conversazioni e i messaggi dimostrerebbero l'estraneità della Neri al sistema fraudolento; 2) contestazione, rispetto al capo F4), della qualificazione delle fatture annotate come soggettivamente inesistenti e dell'insussistenza di riscontri concreti (artt. 125, co.3, 192 e 312 c.p.p.); 3) censura per presunta integrazione illegittima del provvedimento genetico da parte del Tribunale del riesame (art. 321 e richiamo a Sez. U, Capasso). Nei motivi nuovi: 4) violazione del termine perentorio previsto dall'art. 321, co. 3-bis c.p.p. (ritardo nella richiesta di convalida del sequestro d'urgenza, con conseguente inefficacia ex lege del decreto); 5) vizi riguardanti fumus e periculum per i capi O) e F4), con critica alla quantificazione del profitto e alla valutazione del periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i primi due motivi (connessi) attaccano ricostruzioni di fatto e quindi sono proposti al di fuori dei casi consentiti in cassazione per misure reali; la valutazione del fumus operata dal Tribunale è ritenuta non "meramente apparente" poiché fondata su più elementi (intercettazioni, documentazione e dichiarazioni) coerentemente esposti nell'ordinanza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile per mancata specificazione. I motivi nuovi sono estinti dall'inammissibilità ai sensi dell'art. 585, co. 4 c.p.p. Conseguenze: confermato il rigetto della richiesta di riesame, dichiarata l'inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (oltre alla condanna alle spese del procedimento).
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
Principio della motivazione: il vizio di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è meramente apparente e viola l'obbligo di motivare previsto dal comma 3
art. 192 c.p.p.
Norma relativa ai mezzi di prova e alla possibilità di valutazione delle intercettazioni; richiamata nel contesto della valutazione del fumus
art. 321 c.p.p.
Regole sul decreto di sequestro preventivo e sulla convalida; la Corte ricorda il potere sommario del giudice nel valutare il fumus e che il Tribunale del riesame può integrare motivazione salvo che questa sia assente o meramente apparente
art. 321, co. 3-bis c.p.p.
Termine perentorio di 48 ore per la richiesta di convalida del sequestro d'urgenza; il vizio è stato sollevato dalla difesa ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che ha ritenuto il ricorso inammissibile per altre ragioni
art. 309 e art. 324 c.p.p.
Norme sul procedimento di riesame e sulla possibilità del Tribunale di annullare o integrare il provvedimento impugnato; richiamate in relazione al presunto divieto di integrazione del provvedimento genetico
art. 325 c.p.p.
Limiti del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con sindacato del vizio di motivazione solo se meramente apparente
art. 585, co. 4 c.p.p.
L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi depositati successivamente
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità non imputabile a assenza di colpa, usata per irrogare la sanzione pecuniaria
art. 312 c.p.p.
Richiamato nella contestazione relativa alla qualificazione delle fatture come inesistenti; attiene alle modalità di esercizio dell'azione penale e atti connessi
art. 416 cod. pen.
Norma sulla associazione per delinquere: il capo O) contestava fatti ricollegabili a un meccanismo organizzato e è stato valutato in sede sommaria con il criterio del fumus
d.lgs. n. 74 del 2000 (articoli richiamati)
Rinvio alla disciplina dei reati tributari (capo F4) contestato: la Corte valuta che le anomalie contabili e le caratteristiche delle 'cartiere' corroborano il fumus
Massime di principio
- In materia di misure reali (sequestro preventivo) il giudice del riesame e la Cassazione operano con un sindacato limitato: non è possibile una rivalutazione approfondita della prova, ma solo verificare la legittimità della motivazione e la sussistenza del fumus come astratta compatibilità del fatto con la fattispecie incriminatrice
- La soglia probatoria richiesta per il sequestro preventivo è il "fumus commissi delicti", meno stringente dei "gravi indizi" richiesti per le misure personali; anche indizi documentali e dichiarazioni a corredo delle intercettazioni possono essere sufficienti se presentano convergenza logica
- Le intercettazioni possono avere valore indiziario significativo, specie se corroborate da riscontri documentali e dichiarativi; però la difesa che invoca l'estraneità deve proporre censure precise e non generiche per superare il vaglio sommario
- I ricorsi che attaccano ricostruzioni di fatto o la scelta degli elementi indizianti sono frequentemente inammissibili in Cassazione quando riguardano provvedimenti reali, salvo che si dimostri una motivazione "meramente apparente" con puntuale contestazione
- Le doglianze procedurali relative a termini per la convalida dei sequestri (es. art. 321 co. 3-bis) possono essere decisive solo se provate con elementi cronologici e giuridici chiari; tuttavia, anche se fondate, vanno inquadrate nel complesso valutativo del giudice sulle conseguenze processuali
- Nelle impugnazioni per misure reali è essenziale formulare motivi mirati e specifici: censure generiche o non supportate da puntuale indicazione dei vizi motivazionali sono destinate all'inammissibilità
- Il deposito di motivi nuovi non sottrae alla regola dell'ammissibilità: l'inammissibilità principale si estende ai motivi nuovi (art. 585 co. 4 c.p.p.)
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