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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13732/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una variazione catastale DOCFA presentata da una società proprietaria di un parco eolico, che aveva censito l’impianto in categoria D/1 indicando una rendita molto bassa, valorizzando soltanto terreno, fondazioni e sistemazione esterna e escludendo la torre eolica. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la proposta ritenendo incompleta la dichiarazione e aveva calcolato una maggiore rendita includendo, oltre alla torre eolica, anche spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore. La società aveva impugnato l’avviso e i giudici di merito avevano annullato l’atto; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale si sarebbe pronunciata solo sull’esclusione della torre eolica senza esaminare le ulteriori censure relative alle altre componenti di stima; (2) violazione delle norme catastali e della disciplina tecnica di riferimento, sostenendo che, una volta esclusa la torre eolica dalla rendita, il giudice avrebbe comunque dovuto rideterminare la rendita sulle residue componenti immobiliari considerando, secondo l’approccio di costo, valore del suolo e delle fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari e profitto normale dell’imprenditore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché la decisione di merito, pur senza espressa analisi di tutte le singole voci, implicava il rigetto delle relative censure. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’esclusione della torre eolica non esonera il giudice dal riesaminare la corretta quantificazione della rendita catastale delle componenti residue, sulla base della disciplina catastale e della circolare n. 6/T del 2012 resa vincolante dall’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per nuovo esame della rendita limitatamente alle componenti residue dell’impianto e ai relativi criteri di stima. Il ricorso è stato dunque accolto solo in parte.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto la decisione su un punto decisivo; non ricorre se la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della censura.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in combinazione con l’art. 112 c.p.c. per il vizio di omessa pronuncia nel processo tributario.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    È la norma base sulla determinazione della rendita catastale degli immobili speciali e particolari mediante stima diretta.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita può essere determinata con procedimento indiretto fondato sul costo di ricostruzione, con deprezzamento rapportato allo stato attuale dell’immobile.

  • artt. 27, 28, 29 e 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Regolano la stima diretta e il procedimento indiretto per la determinazione della rendita catastale degli immobili speciali.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    "si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012"

    Attribuisce valore normativo alla circolare n. 6/T del 2012 e non è abrogato dalla legge n. 208/2015.

  • art. 1, commi 21 e 22, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per gli immobili dei gruppi D ed E, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, ma senza abrogare la disciplina estimativa della legge n. 190/2014.

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012

    È richiamata come fonte tecnica vincolante per i metodi di stima diretta e indiretta, inclusa l’impostazione a costo e le componenti del costo di produzione.

  • circolare n. 2/E dell’1 febbraio 2016

    Conferma che la legge n. 208/2015 ridefinisce le componenti immobiliari da considerare nella stima e quelle da escludere perché funzionali al processo produttivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata, pur priva di una specifica trattazione di un motivo, sia logicamente incompatibile con la censura dedotta e ne comporti il rigetto implicito.
  • In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, l’esclusione delle componenti impiantistiche strumentali al processo produttivo non comporta automaticamente l’annullamento integrale dell’atto di classamento o rettifica: il giudice deve comunque verificare la corretta stima delle componenti residue.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015 ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per gli immobili dei gruppi D ed E, ma non ha abrogato l’art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, né il rinvio alla circolare tecnica n. 6/T del 2012.
  • Nel procedimento indiretto di stima a costo, la rendita va determinata considerando il valore del suolo e delle costruzioni residue, nonché le voci tecniche ed economiche pertinenti a tali componenti; resta escluso ciò che sia funzionale esclusivamente al processo produttivo e non abbia autonoma rilevanza catastale.
  • Il giudice di merito deve motivare sulla quantificazione della rendita catastale anche rispetto alle singole componenti residue contestate dalle parti, quando la loro incidenza sia decisiva per il risultato finale della stima.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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