Sentenza del 20/02/2020 n. 4402 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società M. impugnava gli avvisi di accertamento emessi da Latina Ambiente per la TIA relativi agli anni 2006-2009 (con sanzione del 100%) per il servizio di smaltimento rifiuti di un complesso industriale. Contestava, tra l'altro, l'illegittimità della Delibera comunale n.44 del 30/05/2006 che introduceva la TIA 1, lamentando che la delibera era adottata oltre il termine di vigenza della precedente disciplina (dato che la TIA 1 era già soppressa dal D.Lgs. n.152/2006 dal 29/04/2006) e deducendo la decadenza del potere impositivo per l'anno 2006 nonché l'illegittimità delle sanzioni applicate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto la questione dell'illegittimità della Delibera n.44/2006 questione pregiudiziale e assorbente e, esercitando il potere di disapplicazione, ha dichiarato la delibera illegittima e l'ha disapplicata. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso del contribuente; la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della M. s.r.l.. Le spese di giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Delibera Consiglio Comunale di Latina n.44/30.05.2006
Atto comunale con cui si era istituita la TIA 1 a Latina; la Corte l'ha ritenuta illegittima e l'ha disapplicata perché adottata dopo la data in cui la TIA 1 risultava soppressa (29/04/2006) e non poteva legittimare nuovi passaggi da TARSU a TIA1.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art.49
"soppressione della TARSU ... a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5"
Ha istituito la TIA 1 e previsto un regime transitorio; la Corte ricostruisce che la disciplina transitoria non autorizzava, dopo la soppressione successiva della TIA1, l'adozione ex novo di nuove delibere istitutive della TIA1 oltre il termine utile.
D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, art.11
"Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi ... fase di transizione della durata massima ..." (regime transitorio)
Ha definito la durata minima del regime transitorio; la Corte lo utilizza per ricostruire che la TARSU/TIA1 rimanevano applicabili entro il regime transitorio, ma non legittimavano nuovi passaggi a TIA1 dopo la soppressione della stessa TIA1.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.238, commi 1 e 11
"La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo"; "Sino alla emanazione del regolamento ... continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"
Con la soppressione della TIA1 dal 29/04/2006 il legislatore ha posto che fino ai regolamenti attuativi restassero applicabili le discipline regolamentari vigenti, ma ciò non autorizzava l'adozione di nuove delibere che introducessero la TIA1 oltre la data di soppressione.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.264, comma 1, lett. i
"i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 citato, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi ..."
Conferma che soltanto i provvedimenti attuativi già esistenti o le discipline regolamentari vigenti potevano continuare ad operare; non residuava una piena ultrattività delle disposizioni TIA1 oltre la soppressione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, art.1
Norma sulle sanzioni per dichiarazioni infedeli; la parte resistente aveva invocato questo testo per sostenere sanzioni tra 100 e 200%, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la prospettazione rispetto all'illegittimità dell'atto impositivo basato su delibera invalida.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, art.7-bis
Disposizione sull'applicabilità di sanzioni per violazioni di regolamenti comunali; la CTR aveva applicato una misura sanzionatoria prevista per violazioni di regolamenti locali ritenuta congrua dalla Corte rispetto alla natura delle sanzioni contestate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.7 (e art.36 richiamato)
Prevede il potere/dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione se illegittimi; la Corte ha esercitato tale potere anche d'ufficio nella fattispecie.
D.P.R. 15 dicembre 1959, n.1229, art.116, comma 1, n.1
Regola il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il timbro del messo e le risultanze del registro fanno fede per la prova di consegna per notifiche.
L. 20 marzo 1865, n.2248, art.5 (allegato E)
Principio storico riferito dall'interpretazione giurisprudenziale: il giudice, nel giudizio tributario, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti all'imposizione se illegittimi.
Massime di principio
- Il giudice tributario può e deve disapplicare d'ufficio atti amministrativi (es. delibere comunali) che costituiscono il presupposto dell'imposizione se risultano illegittimi, anche se la parte ha rinunciato parzialmente a censure incidentali, purché l'illegittimità sia rilevabile nel merito della controversia.
- Se una tassa o tariffa statale viene soppressa per legge (qui la TIA1 con D.Lgs. n.152/2006), i Comuni non possono legittimamente adottare nuove delibere istitutive di quella tariffa successivamente alla data di soppressione; possono soltanto proseguire l'applicazione delle discipline regolamentari già vigenti fino ai provvedimenti attuativi previsti dalla nuova norma.
- In controversie su tributi locali fondati su delibere comunali, va verificata la coerenza temporale tra l'adozione della delibera e la vigenza della disciplina statale: delibere adottate dopo la cessazione normativa del presupposto possono essere disapplicate e rendere nulli gli accertamenti basati su di esse.
- Questioni procedurali quali termini di notifica: la prova della tempestività dell'impugnazione, ai fini del notificante, si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e può essere desunta dal timbro e dal registro cronologico, che fanno fede fino a querela di falso.
- Sull'applicabilità delle sanzioni, prima di determinare la misura sanzionatoria va stabilita la natura dell'obbligazione (tributaria o regolamentare) e la legittimità dell'atto impositivo; se l'atto è disapplicato, le sanzioni connesse all'accertamento perdono fondamento.
- In presenza di incertezze normative e contrasto giurisprudenziale consolidato, i giudici possono compensare le spese tra le parti; ciò è frequente nelle materie soggette a recenti modifiche legislative e orientamenti oscillanti.
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