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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'ingiunzione di pagamento TARSU relativa all'anno 2006: il ricorrente sosteneva di essersi trasferito nel corso del 2006 e chiedeva l'esclusione del tributo per i periodi successivi al trasferimento; la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso limitando la tassa ai primi due bimestri. L'ATO ha impugnato sostenendo che il contribuente era obbligato a denunciare la variazione/cessazione (richiamando l'art. 70 del D.Lgs.) e che l'omessa denuncia impediva lo sgravio per gli anni successivi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'ATO, annullando la sentenza di primo grado e ritenendo integrata la pretesa tributaria per l'intero anno 2006. Il collegio ha osservato che, alla luce dell'art. 64 d.lgs. n.507/1993 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n.13296/2013), l'omessa denuncia tempestiva comporta la debenza della tassa per l'intero anno della cessazione, salvo che il contribuente presenti denuncia tardiva entro sei mesi dalla notifica del ruolo e dia prova di non aver più occupato/detenuto i locali, oppure risulti che il tributo sia stato pagato dal soggetto subentrato. Nel caso in esame non risulta prodotta alcuna denuncia tardiva nei termini né prova che il successore abbia corrisposto la tassa, per cui il tributo per il 2006 è stato giudicato interamente dovuto. La CTR non ha disposto spese in favore dell'ATO per la contumacia del ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.507/1993, art. 64

    "la tassa in esame \"è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria\" (comma 1)"; comma 3: "la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata"; comma 4: "in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio"

    La norma distingue l'abbuono automatico (solo se la denuncia è tempestiva nell'anno della cessazione: effetto dal bimestre successivo alla denuncia) dall'ipotesi di omissione della denuncia: in caso di mancata denuncia nell'anno, l'esonero per gli anni successivi è comunque possibile solo se il contribuente presenta denuncia tardiva nei termini (entro sei mesi dalla notifica del ruolo) e prova di non aver continuato l'occupazione, oppure se il subentrante ha pagato. In ogni caso la tassa resta dovuta per l'intero anno della cessazione.

  • d.lgs. n.507/1993, art. 75, comma 2

    "termine di sei mesi dalla notifica del ruolo"

    Fissa il termine massimo (sei mesi dalla notifica del ruolo) entro il quale una denuncia tardiva può essere presa in considerazione per ottenere lo sgravio o rimborso, se accompagnata da prova della cessazione.

  • art. 70 del D.Lgs. (citato dall'ATO)

    Richiamato dall'ATO quale disposizione che impone al contribuente l'obbligo di comunicare variazioni/cessazioni. La Corte, però, interpreta che l'obbligo di denuncia sussiste ma l'omissione non determina automaticamente l'insussistenza dell'esonero: è infatti possibile ottenere lo sgravio con denuncia tardiva nei termini e prova della cessazione o se il successore ha pagato.

  • Corte di Cassazione, sent. n.13296/2013

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce l'interpretazione dell'art. 64: in caso di omissione della denuncia nel corso dell'anno, la tassa non è comunque dovuta per gli anni successivi se il contribuente presenta denuncia tardiva entro il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo e prova la cessazione, oppure se il tributo è stato assolto dal subentrante. L'effetto dell'esonero decorre dall'anno successivo a quello della cessazione.

Massime di principio

  • La denuncia tempestiva della cessazione nell'anno in cui avviene comporta l'abbuono a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione (effetto immediato limitato all'anno).
  • Se la denuncia non viene presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente può comunque ottenere sgravio per gli anni successivi solo se: a) presenta denuncia tardiva entro sei mesi dalla notifica del ruolo e dimostra di non aver proseguito l'occupazione/detenzione dalla data indicata; oppure b) risulta che il tributo sia stato pagato dal soggetto subentrato (per denuncia o iscrizione a ruolo a suo carico).
  • In ogni caso la tassa resta dovuta per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione; l'esonero ha effetto dall'anno successivo a quello della cessazione, non dalla data della denuncia tardiva.
  • Il carico probatorio grava sul contribuente che omette la denuncia: senza prova della cessazione o della corresponsione da parte del subentrante, l'amministrazione può legittimamente pretendere l'intero tributo.
  • Per evitare controversie è opportuno che il contribuente conservi e produca documentazione comprovante il trasferimento/cessazione e verifichi se il successore ha effettivamente assunto il pagamento del tributo.

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