Sentenza del 20/02/2020 n. 26 - Comm. Trib. II grado di Trento
Processo tributario - Pregiudizialità - Sospensione del giudizio pregiudicato - Obbligatorietà - Facoltatività - Differenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se, fra due giudizi tributari con rapporto di pregiudizialità, la sospensione del giudizio pregiudicato sia obbligatoria quando il giudizio pregiudicante è già stato definito con sentenza ma non è ancora passata in giudicato. La questione verteva sul fatto che la sentenza sulla causa pregiudicante qualifica diversamente la posizione delle parti rispetto allo stato originario del lite, incidendo sul dovere o sulla facoltà di sospendere il processo pregiudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, se il giudizio pregiudicante è già stato deciso anche se non definitivo, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma è invece discrezionale ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Ha precisato che il giudice che non sospende deve motivare esplicitamente le ragioni per cui non riconosce l'autorità della sentenza intervenuta sulla questione pregiudicante, spiegando perché non condivide il merito o le ragioni giustificatrici di quella decisione. Ne consegue che la mancata sospensione è legittima solo se adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Richiamato per la posizione secondo cui una pronuncia su questione pregiudicante incide sul procedimento connesso; la Corte esclude però che esso imponga obbligatoriamente la sospensione quando la causa pregiudicante è già stata decisa.
art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Riconosciuto dalla Corte come la norma che conferisce al giudice la discrezionalità di sospendere o meno il processo pregiudicato quando il giudizio pregiudicante è già stato deciso; impone invece l'obbligo di motivazione se il giudice rifiuta la sospensione o non riconosce l'autorità della precedente sentenza.
Massime di principio
- Se la causa pregiudicante è ancora pendente, la sospensione è generalmente obbligatoria poiché la decisione pendente può incidere sull'esito del processo pregiudicato.
- Se la causa pregiudicante è già stata decisa ma non è definitiva (non passata in giudicato), la sospensione del giudizio pregiudicato è discrezionale: il giudice può decidere di procedere o sospendere.
- La decisione discrezionale di non sospendere deve essere motivata in modo specifico e puntuale, spiegando perché non si riconosce l'autorità o l'attendibilità della sentenza intervenuta sulla questione pregiudicante.
- Le parti che chiedono la sospensione devono documentare chiaramente l'identità della questione pregiudicante, la coincidenza delle parti e l'effettivo impatto della pronuncia già resa sull'esito del processo pregiudicato.
- Per i giudici: nella valutazione della sospensione vanno considerati l'economia processuale, il rischio di decisioni contrastanti, lo stato della materia giuridica e l'affidabilità (anche motivazionale) della sentenza già emessa.
- Per le parti: quando si ritiene che la sentenza pregiudicante sia rilevante, è opportuno produrla e argomentare perché debba essere riconosciuta o, al contrario, perché debba essere disapplicata o non ritenuta vincolante.
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