Sentenza del 20/02/2020 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Rimini
IMU - accatastabilità - piattaforme petrolifere - mare territoriale - esenzione - accoglimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: le pretese impositive IMU nei confronti delle piattaforme petrolifere site in mare territoriale sono state negate in quanto tali strutture non sono accatastabili e quindi non rientrano nel presupposto impositivo. Di conseguenza gli atti impositivi impugnati sono stati annullati/respinti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava l'assoggettabilità a IMU delle piattaforme petrolifere site in mare territoriale. La questione principale era se il presupposto d'imposta ai sensi degli artt. 2 e 4 comma 2 del D.lgs. 504/1992 - individuato nell'accatastabilità dei fabbricati situati nel territorio comunale - potesse ricomprendere tali strutture. Si è ritenuto che le piattaforme non sono suscettibili di accatastamento perché il catasto non comprende le acque territoriali e le acque non possono costituire estensione del territorio comunale.
Norme richiamate
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il presupposto d'imposta IMU è collegato all'accatastabilità dei fabbricati ubicati nel territorio comunale. Le norme sono interpretate nel senso che solo i beni suscettibili di iscrizione catastale e ubicati nel territorio comunale rientrano nell'ambito impositivo; le acque territoriali non sono ricomprese nel catasto e non estendono il territorio comunale.
Massime di principio
- Per l'IMU il criterio fondamentale è l'accatastabilità: se un manufatto non è suscettibile di iscrizione catastale, in genere non sussiste il presupposto impositivo.
- Le acque territoriali non rientrano nel territorio comunale ai fini catastali e tributari; strutture ubicate esclusivamente in mare territoriale non possono essere considerate 'fabbricati situati nel territorio comunale'.
- In situazioni simili verificare sempre la qualificazione catastale e la concreta possibilità di iscrizione al catasto; ottenere un certificato/atto che attesti la non accatastabilità è utile per difendersi da richieste IMU.
- Se la struttura è collegata stabilmente al territorio emergente (es. tramite terraferma, attracco stabile o artifici che la riconnettono al suolo comunale) la valutazione può cambiare: occorre valutare fattispecie specifiche e la giurisprudenza sul collegamento funzionale o materiale al suolo comunale.
- Avviare tempestivamente il contenzioso amministrativo o chiedere il rimborso/annullamento in autotutela quando venga irrogata un'imposta su beni ritenuti non accatastabili; documentare la collocazione in acque territoriali e l'impossibilità di accatastamento.
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