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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento che: 1) disconosceva la qualifica di cessioni intracomunitarie per operazioni per €1.334.159,00 (IVA contestata €282.680,53) per mancata prova dell'uscita fisica delle merci; 2) riqualificava e recuperava a tassazione costi non documentati per €28.882,00 (effetti su II.DD., IRAP, IRES); 3) contestava lo "splafonamento" con eccedenza di utilizzo del plafond di €457.347,00, recuperando IVA per €100.616,34. In sede di gravame la società deduceva nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, l'utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente a prova delle cessioni intracomunitarie, difetto di motivazione e l'ingiustificatezza del recupero per fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti; chiedeva inoltre riduzione delle sanzioni per una adesione parziale.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che: a) il contraddittorio 'a tavolino' si perfeziona con la richiesta documentale (invito ex art.32 DPR 600/1973 e art.51 DPR 633/1972) e non richiede il PVC previsto dall'art.12, comma 7 L.212/2000, riservato alle attività svolte nei locali del contribuente; b) la documentazione probatoria delle cessioni intracomunitarie (es. CMR, documenti di trasporto, riscontri doganali) non è stata fornita nei termini richiesti dall'invito e pertanto è inammissibile ai sensi degli artt.32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972; c) in ogni caso la documentazione tardiva e quella genericamente richiamata non dimostrava l'effettiva movimentazione fisica dei beni e la buona fede (requisiti ex art.41 DL 331/1993 e giurisprudenza UE/italiana), perciò le cessioni sono state considerate imponibili; d) i costi e le fatture d'acquisto ritenute sospette sono stati adeguatamente supportati da indizi gravi, precisi e concordanti tali da far sorgere il presupposto dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, onere poi incombente sulla società di dimostrare il contrario; e) la società, avendo in parte prestato acquiescenza sullo splafonamento, non ha diritto alla riduzione delle sanzioni in ragione di una "adesione parziale". Condanna della ricorrente alle spese di giudizio (€4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del Contribuente), art.12, comma 7

    Le garanzie previste (es. redazione del PVC) operano per accessi/ispezioni/verifiche svolte nei locali del contribuente; non si estendono agli accertamenti 'a tavolino' che sono soddisfatti dall'invito a produrre documenti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.32, commi 4-5

    L'invito dell'Ufficio a produrre dati, notizie e documenti assicura il contraddittorio preventivo; la mancata o tardiva risposta comporta l'inutilizzabilità automatica dei documenti in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente depositi gli stessi con l'atto introduttivo del giudizio dimostrando cause non a lui imputabili ai sensi del comma 5.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.51, comma 5

    Per l'IVA l'invito a produrre documentazione ha la stessa funzione prevista dall'art.32 DPR 600/1973 e la medesima conseguenza di preclusione per tardiva produzione.

  • D.L. 31 agosto 1993, n.331, art.41

    Norma richiamata per l'individuazione dei requisiti della cessione intracomunitaria e della necessità di provare la movimentazione fisica dei beni e l'effettività dell'operazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.8, comma 1, lett. b

    Disciplina l'esenzione per esportazioni; la mancanza di idonea documentazione giustificativa (come evidenziato nel PVC doganale) legittima la riqualificazione in operazione imponibile.

  • Codice Civile, art.2729

    Riferito nella discussione sulla prova delle presunzioni: in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione produca indizi gravi, precisi e concordanti, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.

Massime di principio

  • Nei controlli 'a tavolino' il contraddittorio è assicurato dall'invito scritto a produrre documenti; non è necessario il PVC previsto per le ispezioni in loco.
  • La documentazione richiesta dall'Ufficio deve essere prodotta tempestivamente: la tardiva produzione è in linea di principio inammissibile salvo prova di cause non imputabili al contribuente depositata con l'atto introduttivo di primo grado (art.32 DPR 600/1973, comma 5).
  • Per ottenere il regime di non imposizione sulle cessioni intracomunitarie il contribuente ha l'onere di dimostrare la reale movimentazione fisica dei beni e la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza (documenti di trasporto, riscontri doganali, misure di verifica della controparte, ecc.).
  • La produzione generica o tardiva di documenti (es. CMR) senza una specifica, articolata deduzione sul loro rilievo probatorio può risultare insufficiente a provare l'intracomunitarietà dell'operazione.
  • In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, quando l'Ufficio espone indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve fornire elementi concreti per confutare tali indizi; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • Un'adesione parziale all'accertamento non coglie il beneficio automatico di riduzione delle sanzioni previsto per l'accordo integrale: la riduzione si fonda sull'eliminazione del contenzioso complessivo.
  • Per ridurre rischi e contenziosi è essenziale: rispondere tempestivamente agli inviti dell'Ufficio; conservare e produrre documentazione di trasporto e doganale; adottare misure di verifica sulla controparte (controlli anagrafici, tracciabilità pagamenti, riscontri commerciali).

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