Sentenza del 12/01/2018 n. 610 - Corte di Cassazione
Dichiarazione dei redditi - Unico - Indebito utilizzo di un credito d'imposta riconosciuto dall'art. 11 I. n. 449/97 - Definizione agevolata - Art. 9-bis L. n. 289/02 - Omesso versamento - Decadenza condono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, sostenendo che la società fosse decaduta dal credito d'imposta previsto dall'art. 11 della legge n. 449/1997 per non averlo indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Ha inoltre contestato la validità della definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, poiché la società non aveva integralmente versato quanto dovuto, comprendente anche l'IVA omessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che l'omessa indicazione del credito d'imposta nel quadro RU, nella dichiarazione relativa all'anno in cui il beneficio è concesso, comporta la decadenza dal beneficio. L'indicazione costituisce infatti una manifestazione di volontà di natura negoziale, non una mera dichiarazione di scienza, ed è quindi irretrattabile salvo prova di un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 e seguenti del codice civile. Quanto alla definizione agevolata, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 nella parte relativa all'IVA, per contrasto con il diritto dell'Unione europea; l'omesso o incompleto pagamento impediva comunque il perfezionamento della definizione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
Art. 11 della legge n. 449/1997
Il credito d'imposta è concesso [...] con le modalità ed i criteri di cui alla L. 5 ottobre 1991, n. 317 [...]
Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali destinati alla riqualificazione della rete distributiva è un'agevolazione fiscale soggetta alle condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Art. 11, comma 3, della legge n. 317/1991
Il credito d'imposta [...] deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso il beneficio.
L'indicazione tempestiva del credito nella dichiarazione relativa all'anno di concessione è requisito essenziale per poterne usufruire; la sua omissione determina la decadenza.
Art. 9-bis della legge n. 289/2002
La definizione agevolata non si perfeziona in caso di omesso o incompleto pagamento e, per la parte relativa all'IVA, deve essere disapplicata quando contrasta con il diritto dell'Unione europea.
Artt. 1427 e seguenti del codice civile
Una dichiarazione negoziale può essere contestata per errore solo se il contribuente dimostra che l'errore era essenziale e obiettivamente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria.
La Corte ha chiarito che il recupero di un credito d'imposta nei confronti di una società di persone incide direttamente sull'imposta della società e non determina litisconsorzio necessario con i soci.
Sesta direttiva n. 77/388/CEE
Le norme nazionali sul condono IVA non possono essere applicate se incompatibili con gli obblighi europei di effettività e corretta riscossione dell'imposta.
Massime di principio
- Per usufruire di un credito d'imposta agevolativo, occorre rispettare non solo i requisiti sostanziali, ma anche gli adempimenti dichiarativi espressamente previsti dalla legge.
- Quando la legge stabilisce che il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa allo specifico periodo d'imposta, l'omissione può comportare la decadenza definitiva, anche se il credito era stato formalmente concesso da un'autorità amministrativa.
- La compilazione del quadro dichiarativo destinato al credito può costituire una manifestazione negoziale di volontà: non è quindi sempre possibile correggerla successivamente invocando il principio generale di emendabilità della dichiarazione fiscale.
- La correzione tardiva è possibile solo nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile e, per le dichiarazioni negoziali, richiede normalmente la prova di un errore essenziale e riconoscibile.
- Le definizioni agevolate richiedono il pagamento integrale e tempestivo degli importi previsti; il mancato pagamento può impedire il perfezionamento del condono e lasciare integra la pretesa tributaria.
- I condoni relativi all'IVA devono essere interpretati compatibilmente con il diritto dell'Unione europea: una norma nazionale non può essere applicata se consente una sostanziale rinuncia generalizzata alla riscossione dell'imposta.
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