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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19574/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da una condanna della Corte dei conti al pagamento, in favore dell'INPS, di una somma a titolo risarcitorio, confermata in appello, perché la dipendente pubblica, pur operando in distacco sindacale quale segretaria provinciale di un sindacato, avrebbe attivato e partecipato a un procedimento che le aveva consentito di ottenere un incremento pensionistico. Secondo la ricostruzione della sentenza, un incarico aggiuntivo inizialmente non retribuito sarebbe stato poi remunerato con risorse erogate al sindacato sotto forma di donazioni, e ciò avrebbe contribuito al riconoscimento del maggior trattamento pensionistico. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 362 c.p.c., 111, comma 8, Cost. e 3 Cost., per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che in distacco sindacale il sindacato avrebbe assunto la sostanziale posizione datoriale e che l'attività svolta fosse estranea alla P.A.; 2) in memoria, la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale per asserita violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ne bis in idem, sul presupposto che ella era già stata assolta in sede penale per truffa e non avrebbe potuto essere nuovamente assoggettata a responsabilità contabile solo perché dipendente pubblica; 3) la negazione di ogni rapporto di servizio rilevante con la P.A., sostenendo di avere agito come soggetto privato rappresentante del sindacato e non come pubblica funzionaria, senza ingerirsi nel procedimento amministrativo/previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la deduzione di illegittimità costituzionale per la sua assolutezza e genericità, priva di una specifica argomentazione di contrasto con le norme costituzionali invocate. Ha dichiarato inammissibile anche il profilo relativo al ne bis in idem, osservando che tale censura concerne i limiti interni della giurisdizione e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo sulla giurisdizione, affermando che il distacco sindacale non elimina il rapporto di impiego con la P.A. e che, nel caso concreto, la condotta della ricorrente aveva integrato un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile, poiché ella aveva partecipato in modo funzionalmente rilevante al procedimento che aveva determinato l'erogazione di un vantaggio economico/pensionistico con risorse pubbliche. È stata quindi confermata la giurisdizione della Corte dei conti e il rigetto dell'appello già pronunciato dal giudice contabile d'appello. Nulla sulle spese, e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato come parametro del sindacato di legittimità sulla giurisdizione; la censura sul ne bis in idem è stata ricondotta ai limiti interni della giurisdizione e quindi ritenuta non scrutinabile in cassazione

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    invocato per sostenere il difetto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la giurisdizione contabile risultava correttamente radicata

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella doglianza costituzionale generica e nella richiesta di rimessione alla Corte costituzionale; la deduzione è stata dichiarata inammissibile per genericità

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

  • art. 30 d.lgs. 276/2003

    richiamato in via analogica per chiarire che il distacco non incide sulla titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo al distaccante

  • art. 5 d.p.c.m. 27 ottobre 1994, n. 770

    richiamato per affermare che, nel distacco sindacale di dipendente pubblico, gli obblighi retributivi permangono a carico del datore distaccante salvo i compensi e le indennità connesse all'effettivo svolgimento della prestazione

  • art. 380-ter c.p.c.

    citato quanto alla conclusione del P.G. in camera di consiglio

  • art. 2041 c.c.

    non citato espressamente come oggetto della decisione, ma il testo richiama l'azione di responsabilità erariale per danno da indebita percezione di contributi pubblici

  • art. 2051 c.c.

    non citato

Massime di principio

  • La questione di legittimità costituzionale prospettata in cassazione è inammissibile quando si risolva in una deduzione del tutto generica della contrarietà della norma alla Costituzione, senza specificare il preciso contrasto con le disposizioni invocate.
  • La deduzione di violazione del principio di ne bis in idem, quando investa la proponibilità o proseguibilità dell'azione per effetto di un precedente giudizio penale o civile, attiene ai limiti interni della giurisdizione ed è quindi estranea al sindacato della Corte di cassazione, che si limita ai limiti esterni.
  • Il distacco sindacale non estingue il rapporto di impiego con la pubblica amministrazione: il rapporto resta imputato al datore pubblico distaccante, con permanenza delle regole economiche proprie del rapporto originario salvo le eccezioni previste dalla disciplina speciale.
  • Ai fini della giurisdizione contabile, il "rapporto di servizio" può sussistere anche nei confronti di soggetti privati o formalmente estranei all'organizzazione pubblica, quando essi partecipino in modo funzionale alla gestione di risorse pubbliche o all'iter procedimentale che conduce all'erogazione di un vantaggio patrimoniale indebito.
  • La giurisdizione della Corte dei conti si radica anche quando il danno erariale derivi dal concorso del soggetto, con pareri, atti o condotte che abbiano inciso sul procedimento di erogazione, essendo il rilievo del concreto apporto causale questione di merito e non di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioAccertamento del passivo
RamiProcesso civileBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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